Cassazione Civile, Ordinanza n. 29011/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di un concordato preventivo con proposta concorrente. Una società debitrice aveva prima chiesto l’ammissione al concordato con riserva e poi presentato il piano; successivamente due società creditrici avevano depositato una proposta concorrente ex art. 163, comma 4, l.fall., poi approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata dal tribunale, nonostante l’opposizione di alcuni soci della debitrice e di una società collegata. In appello il reclamo contro l’omologazione era stato respinto. I ricorrenti per cassazione articolavano cinque motivi: 1) violazione dell’art. 163-bis l.fall. per mancato svolgimento della procedura competitiva per la ricerca di offerte concorrenti; 2) violazione dell’art. 163 l.fall. per avere la corte omesso di pronunciarsi su eccezioni relative al possesso della soglia del 10% dei crediti e per avere ritenuto il credito di una proponente sulla base di un documento che si assumeva non prodotto; 3) violazione dell’art. 177, comma 4, l.fall. per asserita invalidità del voto di una banca in conflitto di interessi; 4) violazione dell’art. 180 l.fall. per non avere considerato una deliberazione dell’organo di controllo della proponente che avrebbe messo in dubbio la sostenibilità del piano; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sovrastima dell’attivo per 75.000 euro che avrebbe inciso sul voto dei creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, in parte perché introducevano questioni non esaminate dalla corte d’appello senza indicare specificamente dove fossero state dedotte nei gradi di merito, in parte perché censuravano accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione o denunciavano vizi che avrebbero dovuto essere prospettati come errori revocatori, e in parte per difetto di specificità e di autosufficienza, specie quanto al documento richiamato ma non prodotto o localizzato nel fascicolo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti costituite e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda di concordato con riserva presentata dalla debitrice.
Richiamato quale fondamento della proposta concorrente presentata dai creditori.
La doglianza relativa al mancato esperimento della procedura competitiva è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non specificamente dedotta nei precedenti gradi di merito.
La censura sul voto della banca è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché non si confrontava con la motivazione della corte territoriale sul preteso conflitto di interessi.
Richiamato nel motivo relativo alla valutazione della sostenibilità del piano, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, essendo fondato su un documento non prodotto o non localizzato.
Usato come parametro formale dei diversi vizi dedotti in cassazione, ma le doglianze sono state reputate inammissibili per le ragioni proprie di ciascun motivo.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte ha applicato il principio di autosufficienza, dichiarando inammissibile la censura fondata su un documento non allegato e non specificamente riprodotto o localizzato.
Richiamato per osservare che la doglianza sulla presunta errata rappresentazione del credito/attivo attiene, in ipotesi, a un vizio revocatorio e non a un motivo di ricorso per cassazione sul merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto che non risultino trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri di averle ritualmente dedotte in merito e indichi specificamente in quali atti ciò sia avvenuto.
- Quando si deduce l’omessa pronuncia su una questione, la censura deve essere costruita come vizio di omessa pronuncia e non come mera violazione di legge o omesso esame, con puntuale indicazione del capo di domanda o eccezione trascurato.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si fonda su un documento, occorre allegarlo o comunque riprodurne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la collocazione processuale.
- Le contestazioni che investono la valutazione di fatti o documenti compiuta dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti rigorosi del vizio di motivazione oggi consentito dall’art. 360, n. 5, c.p.c.; non possono essere convertite in doglianze di violazione di legge.
- La deduzione di un errore percettivo sulla realtà documentale o fattuale, quando si risolve nell’asserita erronea percezione di un atto già acquisito, può integrare un vizio revocatorio e non un motivo di ricorso per cassazione.
- In materia di procedimento concordatario, la censura sul voto del creditore deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito sul preteso conflitto di interessi e sulla rilevanza concreta del voto espresso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28895/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28896/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28897/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28899/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28900/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28901/2024 del 11/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →