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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31346/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già svolte in appello e già disattese con argomentazione ritenuta congrua e logica. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità del motivo di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato perché il motivo dedotto non era ammissibile in sede di legittimità: esso riproduceva le stesse censure già formulate in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza di secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna già confermata in appello, relativa al reato in materia di stupefacenti in forma di lieve entità.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di specificità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specifica al provvedimento impugnato e non può limitarsi a riprodurre, in modo generico, censure già dedotte in appello e già respinte dal giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, perché viene meno la funzione tipica dell'impugnazione in sede di legittimità.
  • La mera denuncia di illogicità o carenza motivazionale, se non accompagnata dall'indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe errata alla luce delle sue specifiche argomentazioni, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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