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Parere

Parere n. 527/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, cittadino nigeriano, contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- del 20 febbraio 2019, notificato il 6 marzo 2019, con il quale il Prefetto di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202401000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l'annullamento del provvedimento del Prefetto di Roma del 20 febbraio 2019, notificato il 6 marzo 2019, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata dichiarata inammissibile, per carenza di documentazione, la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 11 delle preleggi al codice civile. Nel corso dell'istruttoria il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione ministeriale alla Sezione, ma non risulta provata la sua comunicazione al ricorrente. La questione immediatamente esaminata riguarda quindi la necessità di assicurare il contraddittorio mediante la preventiva conoscenza della relazione ministeriale e la possibilità di presentare controdeduzioni, prima della definizione del parere, anche con riguardo all'istanza cautelare.

Il parere

La Sezione non ha esaminato né deciso i motivi di ricorso, né l'istanza sospensiva, ritenendo allo stato impossibile esprimere il parere richiesto. Ha disposto un'integrazione istruttoria a garanzia del contraddittorio: il Ministero dell'interno dovrà trasmettere la relazione ministeriale al ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione del parere, assegnandogli almeno venti giorni per eventuali controdeduzioni. La relazione, le controdeduzioni e le osservazioni finali del Ministero dovranno essere trasmesse alla Sezione entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. La trattazione è stata rinviata a un'adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026, anche ai fini dell'istanza cautelare, con espressa riserva di ogni decisione in rito e nel merito.

Osservazioni

Contraddittorio sulla relazione ministeriale

La documentazione del fascicolo non prova che la relazione ministeriale sia stata consegnata o comunicata al ricorrente. Prima di esprimere il parere, il Ministero deve trasmettere la relazione al ricorrente e consentirgli di presentare controdeduzioni entro un termine non inferiore a venti giorni.

Integrazione istruttoria e osservazioni finali

Le eventuali controdeduzioni del ricorrente devono essere inviate alla Sezione unitamente alle osservazioni finali del Ministero entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente; il merito della sua applicazione non è stato esaminato.

  • art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241

    Il Ministero ha previamente comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda; il parere non valuta la correttezza sostanziale di tale adempimento.

  • art. 3 Costituzione

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione, ma la Sezione non ha esaminato il motivo.

  • art. 11 preleggi al codice civile

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione, senza che la Sezione abbia esaminato il motivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la relazione ministeriale trasmessa al Consiglio di Stato deve essere portata a conoscenza del ricorrente, al quale deve essere assicurato un termine congruo per presentare controdeduzioni, prima che la Sezione esprima il parere definitivo.
  • La mancata prova della comunicazione della relazione ministeriale al ricorrente impedisce, allo stato, la definizione del ricorso e giustifica la sospensione dell'adozione del parere e il rinvio della trattazione per l'integrazione del contraddittorio.
  • Quando il contraddittorio non risulta adeguatamente documentato, il Consiglio di Stato può disporre specifici incombenti istruttori, fissando termini per la comunicazione degli atti, per le controdeduzioni del ricorrente e per le osservazioni finali dell'amministrazione.

Ricorso straordinario sulla domanda di cittadinanza italiana

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino nigeriano contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del provvedimento con cui il Prefetto di Roma ha dichiarato inammissibile, per carenza di documentazione, l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Premesse e motivi del ricorso

La domanda di cittadinanza è stata presentata il 13 ottobre 2018. Prima dell'adozione del provvedimento impugnato, il Ministero aveva inviato la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario il 5 luglio 2019, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 11 delle preleggi al codice civile.

Problema procedurale rilevato dalla Sezione

Il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione ministeriale alla Sezione il 12 luglio 2024. Tuttavia, dagli atti del fascicolo non risulta provata la consegna della relazione al ricorrente.

La Sezione ha ritenuto che tale omissione non consenta, allo stato, di esprimere il parere richiesto, poiché deve essere garantita la conoscenza della relazione ministeriale e la possibilità per il ricorrente di replicare prima della decisione.

Incombenti istruttori

Il Ministero dell'interno dovrà:

  • trasmettere la relazione ministeriale al ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione del parere;
  • assegnare al ricorrente un termine non inferiore a venti giorni per eventuali controdeduzioni;
  • trasmettere alla Sezione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, la relazione, le eventuali controdeduzioni e le osservazioni finali del Ministero.

Esito interlocutorio

La Sezione ha sospeso l'adozione del parere, facendo salva ogni decisione in rito e nel merito. La trattazione del ricorso è stata rinviata a un'adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026, anche ai fini dell'esame dell'istanza cautelare.

Non sono stati ancora esaminati i motivi relativi alla violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 11 delle preleggi, né è stata assunta una decisione sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Oscuramento dei dati personali

La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e l'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareIncompetenza

Testo integrale

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