Parere n. 86/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Monica Gabriella Cappola e Vincenzo Ciulla, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo e Gaetano Caponnetto, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Comune di Agrigento n. 25 del 10 dicembre 2024, con il quale sono stati ingiunti la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle opere realizzate in contrada Zingarello, sul terreno censito in catasto al foglio n. 178, particella n. 150 (delimitazione del lotto con pali in ferro conficcati nel terreno e rete metallica; terrazzamento di circa 100 mq. nel lato sud-est del lotto, mediante abbassamento del livello del terreno di circa 0,80 m., per una lunghezza di circa 15 m., dove, a delimitazione del terrazzamento stesso, è stata realizzata una gittata di calcestruzzo a livello del piano di campagna, largo 30 cm.; collocazione, nel terrazzamento, di una cisterna interrata prefabbricata in calcestruzzo vibro compresso della capienza di circa 10.000 litri; collocazione di massi a ridosso del terrazzamento per un’altezza di circa 1 m. e una lunghezza di 15 m.), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza del Comune di Agrigento n. 25 del 10 dicembre 2024, recante ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate su un terreno sito in contrada Zingarello.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a una recinzione con pali in ferro e rete metallica, a un terrazzamento, a una gittata di calcestruzzo, a una cisterna interrata di circa 10.000 litri e alla collocazione di massi di contenimento. Con il primo motivo hanno sostenuto che le opere rientrassero nell’attività edilizia libera o comunque fossero conformi alla disciplina urbanistica della zona G2 del PRG, sicché non avrebbe potuto essere disposta la demolizione. Con il secondo motivo hanno dedotto che il Comune avrebbe dovuto sospendere la procedura sanzionatoria in pendenza della domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Con il terzo motivo hanno contestato la mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza, in violazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso, proposto entro il termine di centoventi giorni, è stato ritenuto ricevibile. Nel corso del procedimento, tuttavia, il Comune ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 75 del 3 settembre 2025, autorizzando il mantenimento delle opere, e ha archiviato il procedimento di vigilanza edilizia dal quale era scaturita l’ordinanza.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la successiva archiviazione del procedimento di vigilanza edilizia abbiano determinato il venir meno degli effetti dell’ordinanza impugnata e, conseguentemente, dell’interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso. Non sono stati esaminati nel merito i tre motivi di ricorso, poiché la sopravvenuta modificazione della situazione di fatto e di diritto ha reso improcedibile il gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Osservazioni
Sopravvenuto permesso di costruire in sanatoria
Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 75 del 3 settembre 2025, con autorizzazione al mantenimento delle opere oggetto dell’ingiunzione, ha modificato la situazione di fatto e di diritto sulla quale si fondava il provvedimento impugnato.
Archiviazione del procedimento di vigilanza edilizia
L’archiviazione, disposta il 12 settembre 2025, della pratica di vigilanza edilizia n. 32/2024 ha determinato la cessazione degli effetti dell’ordinanza di demolizione e del procedimento sanzionatorio.
Sopravvenuta carenza di interesse
La cessazione degli effetti dell’atto impugnato ha fatto venir meno l’interesse dei ricorrenti alla decisione nel merito, sicché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Norme richiamate
artt. 6, 10 e 31 d.P.R. n. 380/2001
Sono stati richiamati dai ricorrenti per sostenere, rispettivamente, la riconducibilità delle opere all’attività edilizia libera, il regime del permesso di costruire e l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
È stato richiamato quale fondamento della domanda di sanatoria presentata dai ricorrenti; il successivo rilascio del permesso di costruire in sanatoria ha determinato il venir meno dell’interesse al ricorso.
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
È stato invocato dai ricorrenti per contestare la mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale in caso di mancata esecuzione dell’ordinanza.
artt. 3 e 5 legge regionale n. 16/2016
Sono stati richiamati dai ricorrenti in relazione al regime edilizio applicabile alle opere contestate.
art. 1 legge regionale n. 16/2016
È stato richiamato dai ricorrenti insieme all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all’omessa indicazione dell’area di sedime.
Massime di principio
- Il rilascio, nel corso del procedimento relativo a un ricorso straordinario, di un permesso di costruire in sanatoria che autorizzi il mantenimento delle opere oggetto di un’ingiunzione di demolizione può determinare il venir meno degli effetti dell’atto impugnato.
- Quando l’amministrazione archivia il procedimento di vigilanza edilizia dal quale è scaturita l’ingiunzione di demolizione, e tale archiviazione si accompagna alla sanatoria delle opere, viene meno l’interesse del ricorrente alla decisione sul ricorso.
- La sopravvenuta modificazione della situazione di fatto e di diritto che elimini gli effetti lesivi del provvedimento impugnato comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse.
Ordinanza di demolizione e successiva sanatoria delle opere
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto contro l’ordinanza del Comune di Agrigento n. 25 del 10 dicembre 2024, con la quale era stata ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a opere realizzate su un terreno sito in contrada Zingarello.
Premesse e opere contestate
Il terreno era stato concesso in comodato e il comodatario vi aveva eseguito attività di ripulitura, sistemazione e livellamento, oltre alla piantumazione di alberi e siepi e all’installazione di una vasca interrata per l’irrigazione.
L’ordinanza comunale riguardava, in particolare:
- una delimitazione del lotto con pali in ferro e rete metallica;
- un terrazzamento di circa 100 mq, realizzato mediante abbassamento del terreno;
- una gittata di calcestruzzo posta a delimitazione del terrazzamento;
- una cisterna interrata prefabbricata in calcestruzzo della capacità di circa 10.000 litri;
- massi collocati a ridosso del terrazzamento.
L’ordinanza assegnava novanta giorni per l’esecuzione, con l’avviso dell’acquisizione gratuita del terreno al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, tre censure.
- Hanno sostenuto che le opere rientrassero nell’attività edilizia libera o comunque fossero riconducibili a interventi di miglioramento fondiario, giardinaggio, sistemazione dei suoli, installazione di cisterne, realizzazione di vialetti e recinzioni. Secondo i ricorrenti, le opere erano inoltre conformi alla disciplina della zona G2 del PRG, qualificata come Parco Territoriale, e l’eventuale mancanza di titolo avrebbe potuto comportare soltanto una sanzione pecuniaria, non la demolizione.
- Hanno dedotto che il Comune avrebbe dovuto sospendere il procedimento sanzionatorio in pendenza della domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
- Hanno contestato la mancata indicazione dell’area di sedime che, in caso di mancata ottemperanza, sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale, in violazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e della legge regionale n. 16/2016.
Ricevibilità e fase cautelare
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, poiché proposto il 16 aprile 2025 entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione dell’ordinanza, avvenuta il 23 dicembre 2024.
La domanda cautelare era stata già esaminata dalle Sezioni riunite il 17 luglio 2025. In quella sede era stato espresso parere favorevole all’accoglimento, recepito nel decreto presidenziale n. 190 del 5 settembre 2025.
Sopravvenienze amministrative
Nel corso del procedimento il Comune di Agrigento ha rilasciato al comodatario il permesso di costruire in sanatoria n. 75 del 3 settembre 2025, autorizzando il mantenimento delle opere oggetto dell’ingiunzione di demolizione.
Successivamente, con determinazione del 12 settembre 2025, il Comune ha disposto l’archiviazione della pratica di vigilanza edilizia n. 32/2024, dalla quale era scaturita l’ordinanza impugnata.
Valutazioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa
Il Collegio ha ritenuto che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria e l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avessero determinato un mutamento della situazione di fatto e di diritto. Tali sopravvenienze hanno fatto cessare gli effetti dell’ordinanza di demolizione e hanno eliminato l’interesse dei ricorrenti a ottenere una decisione sui motivi dedotti.
Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure relative all’attività edilizia libera, alla conformità urbanistica, alla necessità di sospendere il procedimento in pendenza della sanatoria e all’indicazione dell’area di sedime.
Conclusione
Il parere è stato espresso nel senso di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non contiene una valutazione di merito sulla legittimità originaria dell’ordinanza di demolizione, ma si fonda esclusivamente sulla sanatoria delle opere e sull’archiviazione del procedimento di vigilanza edilizia.
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