Parere n. 528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, integrato da motivi aggiunti (a valere anche quali ricorsi autonomi), proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Eugenio Limonta contro il Comune di Casalmaiocco e la Provincia di Lodi e nei confronti di Gardenia S.r.l. e del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana: A) col ricorso principale: Aa) per l’annullamento: 1) della delibera di Giunta comunale di Casalmaiocco n. 25 del 28 aprile 2023, recante “approvazione Piano di Lottizzazione denominato “Proposta di variante Piano ambito PA3 con contestuale attivazione parziale ambito AT2” – proposta conforme al PGT vigente ex-art. 14, l.r. 12/2005 e s.m.i.” ; 2) della delibera di Giunta Comunale di Casalmaiocco n. 10 del 7 febbraio 2023, recante “Adozione Piano di Lottizzazione denominato “Proposta di variante Piano ambito PA3 con contestuale attivazione parziale ambito AT2” – proposta conforme al PGT vigente ex-art. 14, c.1, l.r. 12/2005 e s.m.i.”; 3) del permesso di costruire n. 3/2023 del 2 novembre 2023; 4) in parte qua, del PGT del Comune di Casalmaiocco approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 14 marzo 2013, pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n. 43 del 23 ottobre 2013; Ab): per la declaratoria di illegittimità/inefficacia della convenzione urbanistica 30 agosto 2023 rep. n. 7420 – racc. n. 6114 registrata a Lodi l’8 settembre 2023 al n. 6065 serie 1T; B) con i primi motivi aggiunti (a valere anche quale ricorso autonomo), per l’annullamento, previa sospensiva: 5) oltre che degli atti impugnati col ricorso principale, anche della nota del Comune di Casalmaiocco trasmessa a mezzo p.e.c. del 10 settembre 2024 prot. n. 5546/2024 rif. 5122/2024, recante “Riscontro istanza di assunzione provvedimenti Geom. Eugenio Limonta/Gardenia S.r.l./ Comune di Casalmaiocco – Attività edilizia relativa al Piano di Lottizzazione ambiti ex PA3 (PAA) e AT-2b – LOTTO 2 – SCIA Alternativa a PDC n. 15/2024”; C) con i secondi motivi aggiunti (a valere anche quale ricorso autonomo), per l’annullamento, previa sospensiva: 6) oltre che degli atti impugnati col ricorso principale, anche della nota del Comune di Casalmaiocco trasmessa a mezzo p.e.c. del 10 settembre 2024 prot. n. 5547/2024 rif. 5123/2024, recante “Riscontro istanza di assunzione provvedimenti Geom. Eugenio Limonta/ Gardenia S.r.l./ Comune di Casalmaiocco – Attività edilizia relativa al Piano di Lottizzazione ambiti ex PA3 (PAA) e AT-2b – LOTTO 4 – SCIA Alternativa a PDC n. 23/2024”; D) col terzo ricorso per motivi aggiunti (a valere anche quale ricorso autonomo), per l’annullamento: 7) oltre che degli atti impugnati col ricorso principale e con il primo e il secondo atto per motivi aggiunti, anche della nota del Comune di Casalmaiocco trasmessa a mezzo p.e.c. del 30 settembre 2024 prot. n. 6091/2024 rif. 3630/2024 recante “Riscontro istanza di assunzione provvedimenti Geom. Eugenio Limonta/ Gardenia S.r.l./ Comune di Casalmaiocco – Attività edilizia relativa al Piano di Lottizzazione ambiti ex PA3 (PAA) e AT-2b – LOTTO 1 – SCIA Alternativa a PDC n. 30/2023”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del piano di lottizzazione relativo all’ex ambito PA3/PAA e all’attivazione parziale dell’ambito AT2, degli atti urbanistici ed edilizi connessi e delle note comunali relative a tre SCIA alternative a permesso di costruire
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, proprietario di terreni ricompresi nell’ambito di trasformazione AT2 del PGT di Casalmaiocco, ha impugnato le deliberazioni comunali di adozione e approvazione del piano di lottizzazione promosso da Gardenia S.r.l., il permesso di costruire n. 3/2023, il PGT in parte qua e la convenzione urbanistica. Ha sostenuto, tra l’altro, che il piano costituisse una variante sostanziale al PGT, adottata e approvata dalla Giunta anziché dal Consiglio comunale, senza VAS o verifica di assoggettabilità, senza adeguata istruttoria e partecipazione dei proprietari dell’ambito AT2, in violazione delle norme urbanistiche, degli standard, delle altezze, delle fasce di rispetto idrauliche e cimiteriali e delle disposizioni sulle opere di urbanizzazione. Con tre atti per motivi aggiunti, qualificati anche come ricorsi autonomi, ha impugnato le note comunali con cui erano state riscontrate le sue istanze di esercizio dei poteri inibitori o di autotutela riguardo a tre SCIA alternative a permesso di costruire relative ai lotti 2, 4 e 1. Il Consiglio di Stato ha dovuto preliminarmente verificare la tempestività del ricorso principale e l’ammissibilità dei motivi aggiunti.
Il parere
Il ricorso principale è stato dichiarato irricevibile per tardività. La Sezione ha ritenuto pacifico che la delibera di approvazione del piano di lottizzazione fosse stata pubblicata all’albo pretorio con decorrenza dal 19 maggio 2023 e che il ricorso fosse stato notificato soltanto il 28 maggio 2024, oltre il termine di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario. La pubblicazione ai sensi dell’art. 124 TUEL determina la presunzione legale di conoscenza dell’atto e fa decorrere il termine di impugnazione dall’ultimo giorno di pubblicazione. La Sezione ha escluso che le previsioni degli artt. 14 e 15 del Documento di Piano imponessero una notificazione individuale al ricorrente, rilevando che tali disposizioni riguardavano l’attuazione del piano e non derogavano all’onere di impugnare tempestivamente il nuovo piano di lottizzazione. La tardività è stata inoltre corroborata dalla proposta progettuale presentata dal ricorrente il 14 settembre 2023, dalla quale emergeva la sua sostanziale, effettiva e piena conoscenza delle modifiche introdotte dal piano approvato. La declaratoria di tardività è stata estesa anche all’impugnazione del PGT in parte qua, della convenzione urbanistica e del permesso di costruire, sia per i vizi derivati sia per quelli propri; quanto al permesso, la conoscenza non poteva essere ancorata alle successive movimentazioni di cantiere, poiché i lavori risultavano iniziati già nell’ottobre 2023 a seguito della SCIA n. 30/2023. I tre atti per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, poiché le note comunali impugnate costituivano mere risposte interlocutorie alle istanze del ricorrente, prive di natura provvedimentale: il Comune aveva chiarito di non poter assumere decisioni prima dell’esito del ricorso principale. Mancavano pertanto sia un atto lesivo impugnabile sia un interesse concreto e attuale al suo annullamento.
Osservazioni
Ricorso principale - Tardività
Il ricorso straordinario notificato il 28 maggio 2024 è tardivo rispetto alla pubblicazione della delibera di approvazione del piano di lottizzazione, avvenuta all’albo pretorio dal 19 maggio 2023. La pubblicazione ai sensi dell’art. 124 TUEL comporta presunzione legale di conoscenza e fa decorrere il termine decadenziale.
Ricorso principale - Mancanza di obbligo di notificazione individuale
Gli artt. 14 e 15 del Documento di Piano, riguardanti l’attuazione del piano attraverso sub-ambiti e la relativa interlocuzione tra proprietari, non imponevano una notificazione individuale del nuovo piano di lottizzazione né escludevano l’onere di impugnazione decorrente dalla pubblicazione.
Ricorso principale - Conoscenza effettiva
La proposta progettuale presentata dal ricorrente il 14 settembre 2023, riferita alle proprie aree e recante le modifiche introdotte dal piano approvato, dimostrava comunque la sua sostanziale, effettiva e piena conoscenza degli atti impugnati.
PGT e convenzione urbanistica
La tardività si estende all’impugnazione in parte qua del PGT e della convenzione urbanistica collegata al piano di lottizzazione.
Permesso di costruire n. 3/2023
L’impugnazione del permesso è tardiva sia per i vizi derivati sia per i vizi propri. Le movimentazioni di cantiere risultavano iniziate già il 5 ottobre 2023 a seguito della SCIA n. 30/2023, sicché non potevano giustificare la decorrenza del termine dalla successiva conoscenza degli atti mediante accesso.
Motivi aggiunti - Natura non provvedimentale delle note comunali
Le note comunali relative alle SCIA alternative a permesso di costruire n. 15/2024, n. 23/2024 e n. 30/2023 erano mere risposte interlocutorie, con cui il Comune aveva rinviato ogni determinazione all’esito del ricorso principale. Esse non avevano natura provvedimentale.
Motivi aggiunti - Difetto di interesse concreto e attuale
Poiché le note non contenevano una decisione amministrativa lesiva, mancavano sia un atto impugnabile sia un interesse concreto e attuale al loro annullamento; i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati inammissibili.
Sinteticità degli atti
La Sezione ha stigmatizzato la particolare lunghezza del ricorso principale e degli atti per motivi aggiunti, ritenendola lesiva degli obblighi di sinteticità e di leale collaborazione tra le parti.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale disposizione in base alla quale il ricorso straordinario è stato presentato direttamente al Consiglio di Stato.
art. 124 d.lgs. 267/2000
Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge
La pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio determina la presunzione legale di conoscenza dell’atto e fa decorrere il termine per la sua impugnazione dall’ultimo giorno del periodo di pubblicazione.
art. 14 l.r. 12/2005
Il Piano Attuativo dovrà estendersi all’intero ambito perimetrato; è tuttavia ammesso ... redigere e approvare ... distinti Piani Attuativi relativi a singole distinte porzioni dell’ambito perimetrato
La disposizione disciplina la possibilità di attuazione per sub-ambiti, ma non è stata ritenuta idonea a imporre la notificazione individuale del piano di lottizzazione modificativo né a derogare ai termini ordinari di impugnazione.
art. 15 del Documento di Piano
gli stessi sono tenuti a darne formale comunicazione al Comune presentando una Proposta preliminare
La disposizione disciplina le comunicazioni e le interlocuzioni relative alle proposte di attuazione, senza incidere sulla decorrenza del termine per impugnare il piano approvato.
art. 19 l. 241/1990
poteri inibitori e/o di autotutela
Richiamato nei motivi aggiunti con riguardo alle istanze di esercizio dei poteri comunali sulle SCIA, ma non esaminato nel merito poiché le note impugnate sono state ritenute prive di natura provvedimentale.
art. 12 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente per contestare la conformità urbanistica del permesso di costruire e delle SCIA, ma non esaminato nel merito per la tardività del ricorso principale e l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
art. 124 d.lgs. 267/2000 e termine di 120 giorni per il ricorso straordinario
Il termine per il ricorso straordinario decorre, nel caso esaminato, dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione impugnata.
Massime di principio
- La pubblicazione di una deliberazione comunale all’albo pretorio ai sensi dell’art. 124 TUEL determina la presunzione legale di conoscenza dell’atto e fa decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso straordinario, salvo che una specifica disciplina imponga una diversa forma di conoscenza legale.
- La previsione, contenuta nello strumento urbanistico, della possibilità di attuare un ambito mediante sub-ambiti e di coinvolgere i proprietari interessati non comporta automaticamente l’obbligo di notificazione individuale del piano attuativo approvato né esclude l’onere di impugnarlo entro il termine decorrente dalla pubblicazione.
- La conoscenza effettiva dell’atto lesivo, desumibile da iniziative progettuali o procedimentali incompatibili con la sua ignoranza, può concorrere a dimostrare la tardività dell’impugnazione, anche quando il ricorrente contesti la decorrenza del termine dalla pubblicazione.
- La tardiva impugnazione del piano attuativo preclude, di regola, anche l’impugnazione successiva degli atti edilizi adottati in sua esecuzione per vizi derivati, poiché diversamente sarebbe eluso il termine decadenziale; restano distinguibili i vizi propri dell’atto edilizio, che devono comunque essere dedotti tempestivamente.
- Una nota comunale che si limiti a rinviare ogni determinazione all’esito di altro procedimento, senza assumere una decisione sui poteri inibitori o di autotutela richiesti, è priva di autonoma natura provvedimentale e non è impugnabile per difetto di interesse concreto e attuale.
- Nel ricorso straordinario, la violazione degli obblighi di sinteticità e di leale collaborazione può essere formalmente stigmatizzata dal Consiglio di Stato quale vizio delle modalità di redazione dell’atto, pur restando distinta dalle ragioni decisorie di irricevibilità o inammissibilità.
Impugnazione di un piano di lottizzazione e degli atti edilizi connessi
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario di terreni ricompresi nell’ambito di trasformazione AT2 del PGT di Casalmaiocco. Il ricorrente ha contestato il piano di lottizzazione promosso da Gardenia S.r.l., l’attivazione parziale dell’ambito AT2, il permesso di costruire collegato, il PGT in parte qua, la convenzione urbanistica e, con tre atti per motivi aggiunti, le note comunali relative a tre SCIA alternative a permesso di costruire.
Premesse e censure dedotte
Il piano contestato riguardava l’ex ambito PA3/PAA e una porzione dell’ambito AT2, con conseguente riduzione della parte residua dell’ambito riferita anche ai terreni del ricorrente. Secondo quest’ultimo, l’intervento avrebbe costituito una variante sostanziale al PGT, adottata e approvata dalla Giunta comunale senza il procedimento previsto per le varianti urbanistiche.
Le principali censure riguardavano:
- la ritenuta scadenza del Documento di Piano e l’assenza di una valida proroga;
- la sostanziale modifica del PGT e del PTCP senza approvazione consiliare, pubblicazione e partecipazione;
- l’omessa VAS o verifica di assoggettabilità;
- il mancato coinvolgimento degli altri proprietari dell’ambito AT2;
- l’illegittimità o insufficienza del Piano Preliminare di Inquadramento;
- la violazione delle norme sulle altezze, sugli standard urbanistici e sulle opere di urbanizzazione;
- il mancato rispetto delle fasce di rispetto cimiteriali e del reticolo idrico di bonifica;
- carenze istruttorie e motivazionali nella fase di approvazione del piano e del permesso di costruire;
- l’illegittimità derivata e propria del permesso di costruire n. 3/2023;
- l’inefficacia delle SCIA alternative a permesso di costruire per omissioni relative ad autorizzazione sismica, relazioni geologica e geotecnica, denuncia delle opere strutturali, impatto paesistico, opere di contenimento, movimentazione delle terre e requisiti igienico-sanitari.
Contraddittorio e sinteticità degli atti
La Sezione ha dato atto che il contraddittorio era stato rispettato e che tutte le parti avevano potuto presentare osservazioni e controdeduzioni. Ha tuttavia stigmatizzato l’inusitata lunghezza del ricorso principale e degli atti per motivi aggiunti, ritenendola contraria agli obblighi di sinteticità degli atti e di leale collaborazione processuale.
Tardività del ricorso principale
La questione preliminare decisiva ha riguardato la tempestività del ricorso. La delibera di approvazione del piano di lottizzazione era stata pubblicata all’albo pretorio del Comune con decorrenza dal 19 maggio 2023, mentre il ricorso straordinario era stato notificato il 28 maggio 2024.
La Sezione ha richiamato l’art. 124 TUEL, secondo cui le deliberazioni comunali sono pubblicate all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e ha affermato che tale pubblicazione determina la presunzione legale di conoscenza dell’atto. Il termine per l’impugnazione decorre quindi dall’ultimo giorno della pubblicazione. Nel caso concreto, il ricorso era stato proposto oltre il termine di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario.
La Sezione ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui, per gli strumenti urbanistici attuativi, il termine di impugnazione decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione delle delibere di adozione e approvazione. La tardiva impugnazione del piano impedisce anche di contestare successivamente gli atti edilizi adottati in sua esecuzione per vizi derivati, altrimenti si eluderebbe il termine decadenziale.
Mancanza di obbligo di notificazione individuale
Il ricorrente aveva sostenuto che, in quanto proprietario di aree incluse nell’ambito AT2, avrebbe dovuto ricevere una comunicazione individuale sulla procedura di attuazione per sub-ambiti, sulla base degli artt. 14 e 15 del Documento di Piano.
La Sezione ha respinto l’argomento. Le disposizioni richiamate disciplinano la possibile attuazione del piano mediante distinti sub-ambiti e le interlocuzioni tra i proprietari, ma non impongono una notificazione individuale del nuovo piano di lottizzazione modificativo né sospendono o differiscono la decorrenza del termine ordinario di impugnazione dalla pubblicazione.
Conoscenza effettiva dell’intervento
La tardività è stata ulteriormente confermata dalla circostanza che il ricorrente, il 14 settembre 2023, aveva presentato al Comune una proposta progettuale relativa alle proprie aree. La proposta teneva conto delle variazioni introdotte dal piano approvato e utilizzava la nuova identificazione del sub-ambito AT2-a.
Secondo la Sezione, tale iniziativa dimostrava che il ricorrente aveva già allora una sostanziale, effettiva e piena conoscenza delle deliberazioni contestate. La stessa circostanza rendeva comunque non plausibile una decorrenza del termine da un momento successivo.
Estensione della tardività agli altri atti
La declaratoria di tardività è stata estesa all’impugnazione:
- del PGT in parte qua;
- della convenzione urbanistica del 30 agosto 2023;
- del permesso di costruire n. 3/2023.
Quanto al permesso di costruire, la Sezione ha ritenuto tardive sia le censure di invalidità derivata sia quelle relative a vizi propri. Le movimentazioni di cantiere, invocate dal ricorrente per giustificare la tempestività, risultavano iniziate già il 5 ottobre 2023 a seguito della SCIA n. 30/2023, quindi ben prima della notificazione del ricorso introduttivo del 28 maggio 2024.
Motivi aggiunti relativi alle SCIA
I tre atti per motivi aggiunti riguardavano le note comunali relative alle SCIA alternative a permesso di costruire n. 15/2024, n. 23/2024 e n. 30/2023, rispettivamente riferite ai lotti 2, 4 e 1.
La Sezione ha ritenuto che le note costituissero mere risposte interlocutorie. Il Comune non aveva assunto una decisione definitiva sull’esercizio dei poteri inibitori o di autotutela, avendo dichiarato di non potersi determinare prima dell’esito del ricorso principale.
Ne conseguiva che le note:
- non avevano natura provvedimentale;
- non producevano una lesione autonoma e attuale;
- non erano suscettibili di annullamento;
- non fondavano un interesse concreto e attuale al ricorso.
Per tali ragioni, i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, senza esame delle numerose censure edilizie, strutturali, paesaggistiche, ambientali e igienico-sanitarie dedotte dal ricorrente.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario principale fosse dichiarato irricevibile per tardività e che i tre ricorsi per motivi aggiunti fossero dichiarati inammissibili. Le questioni di merito relative alla legittimità del piano di lottizzazione, del permesso di costruire, della convenzione urbanistica e delle SCIA non sono state esaminate, poiché impedite dalle preclusioni processuali.
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