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Parere

Parere n. 85/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario per motivi aggiunti al Presidente della Regione Siciliana proposto - nell’ambito del ricorso straordinario principale avverso l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e del primo ricorso per motivi aggiunti avverso l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- - dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. -OMISSIS-, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza del Comune di Villabate n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata nuovamente disposta la requisizione temporanea dei loculi e degli spazi interni delle cappelle gentilizie private, tra i quali la Cappella «-OMISSIS-», di cui il ricorrente è avente causa iure successionis, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, istruttori e consequenziali, anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per motivi aggiunti contro l’ordinanza del Comune di Villabate che ha nuovamente disposto la requisizione temporanea di loculi e spazi interni delle cappelle gentilizie private, inclusa la cappella di cui il ricorrente è avente causa

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con motivi aggiunti nell’ambito di un ricorso straordinario principale e di un precedente ricorso per motivi aggiunti, una nuova ordinanza comunale recante la reiterazione della requisizione temporanea di loculi liberi e spazi disponibili nelle cappelle private. Deduce che l’ordinanza riproduca integralmente contenuto, motivazione e presupposti delle precedenti ordinanze già sospese in sede cautelare, senza nuova istruttoria e senza considerare i precedenti pareri cautelari del Consiglio di Giustizia Amministrativa e i decreti presidenziali che li avevano recepiti. La questione sottoposta in questa fase riguarda esclusivamente la sussistenza dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ritiene sussistente il fumus boni iuris, ravvisando nell’ordinanza impugnata una possibile elusione delle precedenti pronunce cautelari che avevano sospeso l’efficacia delle ordinanze sulla requisizione. L’amministrazione non può riesaminare atti sub iudice con finalità conservative quando la loro efficacia sia stata sospesa, poiché la sospensione implica una valutazione cautelare negativa e impone che il procedimento resti improduttivo di effetti fino alla decisione di merito. È ravvisato anche il periculum in mora, considerata la legittima aspettativa del ricorrente, in ragione dell’età avanzata e del precario stato di salute, di conservare la sepoltura familiare acquisita iure successionis. Il parere accoglie quindi l’istanza cautelare, riservando ogni decisione sul merito.

Osservazioni

Elusione delle precedenti pronunce cautelari

La nuova ordinanza comunale appare replicare integralmente contenuto, motivazione e presupposti delle ordinanze già sospese, senza nuova attività istruttoria e senza considerare i precedenti pareri cautelari e i decreti presidenziali di recepimento. Tale condotta integra, in sede di sommaria delibazione, un possibile aggiramento degli effetti delle precedenti pronunce.

Limiti al riesame conservativo di atti sospesi

Non è consentito all’amministrazione riesaminare atti sub iudice a fini conservativi quando il giudice amministrativo ne abbia sospeso l’efficacia, poiché la sospensione rende il procedimento improduttivo di effetti sino alla decisione di merito.

Periculum in mora

Il periculum in mora è ravvisato nella legittima aspettativa del ricorrente, anche in considerazione dell’età avanzata e del precario stato di salute, di conservare la sepoltura di famiglia acquisita iure successionis.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente nella diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute del ricorrente e alla necessità di oscurarli nella diffusione del parere.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il parere è reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, limitatamente all’istanza cautelare.

Massime di principio

  • Quando l’efficacia di un atto amministrativo sia stata sospesa in sede cautelare, l’amministrazione non può reiterarne sostanzialmente contenuto, motivazione e presupposti mediante un nuovo atto adottato a fini conservativi, senza una rinnovata istruttoria e senza confrontarsi con la pronuncia cautelare.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento comporta che il procedimento amministrativo cui esso si riferisce resti improduttivo di effetti fino alla decisione di merito; l’amministrazione deve quindi rispettare l’effetto conformativo provvisorio della pronuncia cautelare.
  • Nella valutazione cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nella compromissione della legittima aspettativa alla conservazione di una sepoltura familiare acquisita iure successionis, tenendo conto anche delle condizioni personali di fragilità del titolare.

Reiterazione della requisizione di una cappella gentilizia privata

Il parere è stato reso dall’Adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nell’ambito di un ricorso straordinario per motivi aggiunti. L’esame è stato limitato all’istanza cautelare proposta contro una nuova ordinanza del Comune di Villabate, con la quale è stata nuovamente disposta la requisizione temporanea di loculi liberi e spazi disponibili nelle cappelle gentilizie private, inclusa la cappella di cui il ricorrente è avente causa iure successionis.

Premesse e precedenti cautelari

Il ricorrente aveva già impugnato due precedenti ordinanze comunali aventi analogo contenuto. Su tali provvedimenti, le Sezioni riunite si erano già espresse favorevolmente sulle istanze di sospensione cautelare, ravvisando la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. I relativi pareri erano stati recepiti da decreti presidenziali.

Questione sottoposta

La nuova ordinanza è contestata perché avrebbe reiterato la requisizione riproducendo integralmente contenuto, motivazione e presupposti delle ordinanze già sospese. Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe agito senza svolgere una nuova attività istruttoria e senza fare riferimento alle precedenti pronunce cautelari.

Valutazione sul fumus boni iuris

Il Consiglio ritiene che l’istanza cautelare sia sorretta dal fumus boni iuris, ravvisando una possibile elusione delle precedenti pronunce giustiziali. Richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3606, Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2011, n. 3872, e il precedente delle stesse Sezioni riunite n. 298/2025, il parere afferma che l’amministrazione non può riesaminare atti sub iudice a fini conservativi quando il giudice amministrativo ne abbia sospeso l’efficacia.

La sospensione cautelare implica infatti che il procedimento amministrativo oggetto del ricorso abbia ricevuto una valutazione negativa in sede cautelare e debba restare improduttivo di effetti fino alla decisione di merito. La reiterazione sostanzialmente identica dell’atto, in assenza di nuova istruttoria e di confronto con le precedenti pronunce, appare pertanto incompatibile con tale effetto.

Valutazione sul periculum in mora

È riconosciuto anche il periculum in mora. Il pregiudizio cautelare è collegato alla legittima aspettativa del ricorrente di conservare la sepoltura di famiglia acquisita iure successionis. Nella ponderazione rilevano inoltre l’età avanzata e il precario stato di salute del ricorrente.

Esito cautelare

Il Consiglio esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare, lasciando impregiudicata e riservata al definitivo ogni statuizione sul merito del ricorso.

Oscuramento dei dati personali

In ragione dei presupposti previsti dall’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003, dall’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’art. 2-septies d.lgs. 196/2003, la Segreteria è incaricata di oscurare, in qualsiasi ipotesi di diffusione del parere, le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelareEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimo affidamento

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