Parere n. 526/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto -OMISSIS-, emesso il 28 febbraio 2023 e notificato l’11 aprile 2023, di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto prefettizio del 28 febbraio 2023 di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per documentazione estera ritenuta non legalizzabile e recante timbri e percezioni consolari falsificate
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente, dopo avere presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il decreto prefettizio che ha dichiarato inammissibile l’istanza per la mancata presentazione di documentazione idonea, in ragione del parere contrario dell’Ambasciata d’Italia a Dakar sulla legalizzazione dei certificati di nascita e penale, ritenuti recanti timbri e percezioni consolari falsificate. L’unico motivo dedotto riguarda la violazione degli artt. 1, commi 1 e 2-bis, 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dei principi di trasparenza e collaborazione. La ricorrente ha lamentato di non avere ricevuto, prima dell’adozione del provvedimento negativo, la comunicazione dei motivi ostativi, così da essere privata della possibilità di presentare osservazioni e documenti. Ha inoltre evidenziato che un documento denominato comunicazione ex art. 10-bis era divenuto visibile sul portale ministeriale soltanto il 28 aprile 2023, dopo l’adozione del decreto del 28 febbraio 2023. Il Ministero ha chiesto il rigetto, ribadendo la non autenticità della documentazione e sostenendo che la successiva produzione di documenti genuini non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ha espresso parere favorevole all’accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, lasciando impregiudicate le ulteriori determinazioni del Ministero dell’interno. La Sezione ha affermato che il procedimento di concessione della cittadinanza, in quanto procedimento a istanza di parte, è soggetto alla comunicazione preventiva dei motivi ostativi. Tale garanzia partecipativa non può essere esclusa invocando la natura vincolata del provvedimento, anche perché la stessa Amministrazione non ha dimostrato che l’esito fosse necessariamente predeterminato. La sanatoria processuale prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non è applicabile, sia per la natura discrezionale del provvedimento sia perché, dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020, la disposizione esclude espressamente i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. La pubblicazione della comunicazione sul portale soltanto dopo l’adozione del decreto non ha sanato l’omissione, ma ha anzi escluso che si trattasse di un atto riservato ostativo alla comunicazione preventiva. La Sezione ha inoltre rilevato che la relazione ministeriale non ha specificamente confutato la censura partecipativa. In via incidentale, ha richiamato l’orientamento secondo cui la non genuinità della legalizzazione non rende automaticamente vincolata l’adozione del provvedimento e ha ricordato la ritenuta illegittimità della prassi ministeriale che esclude la rilevanza di documentazione genuina successivamente prodotta quando siano stati presentati documenti contraffatti.
Osservazioni
Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990
La domanda di concessione della cittadinanza è inserita in un procedimento a istanza di parte; prima dell’adozione del provvedimento negativo l’Amministrazione deve comunicare i motivi ostativi e consentire all’interessata di presentare osservazioni e documenti entro dieci giorni.
Inapplicabilità della sanatoria processuale
La regola dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non può impedire l’annullamento del provvedimento, poiché la disposizione, come modificata dal d.l. n. 76/2020, esclude espressamente i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis; inoltre, il provvedimento in esame ha natura discrezionale.
Pubblicazione postuma della comunicazione
La visibilità sul portale della comunicazione ex art. 10-bis soltanto il 28 aprile 2023, dopo il decreto del 28 febbraio 2023, non equivale a una comunicazione preventiva e non consente all’interessata di esercitare tempestivamente il contraddittorio.
Documentazione non genuina e natura del potere
La non genuinità della legalizzazione non rende automaticamente vincolata l’adozione del provvedimento di inammissibilità. La Sezione richiama inoltre l’orientamento secondo cui la prassi che esclude ogni rilievo della successiva produzione di documentazione genuina contrasta con la completezza dell’istruttoria, l’efficienza, l’imparzialità e il buon andamento.
Mancata contestazione nella relazione istruttoria
La relazione del Ministero non ha confutato la specifica censura relativa all’omessa comunicazione dei motivi ostativi, limitandosi a ribadire le ragioni sostanziali del provvedimento.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
Costituisce la base normativa della domanda di cittadinanza presentata dalla ricorrente.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
prima della formale adozione di un provvedimento negativo l’Amministrazione comunica agli istanti i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti
La disposizione si applica ai procedimenti di concessione della cittadinanza e impone una comunicazione preventiva effettiva dei motivi ostativi, quale garanzia imprescindibile di partecipazione.
art. 21-octies, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241
non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis
La sanatoria processuale che esclude l’annullabilità quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso non opera per la violazione dell’art. 10-bis.
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
Ha modificato l’art. 21-octies, comma 2, rafforzando la tutela della partecipazione procedimentale e sottraendo la violazione dell’art. 10-bis alla sanatoria processuale.
art. 64 c.p.a.
La mancata contestazione, nella relazione istruttoria, della censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative è stata valutata dalla Sezione a sostegno della fondatezza del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241
È indicato dalla ricorrente tra le disposizioni relative alle garanzie partecipative, ma il parere fonda specificamente l’accoglimento sulla violazione dell’art. 10-bis.
art. 1, commi 1 e 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di trasparenza, collaborazione e correttezza dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Nei procedimenti a istanza di parte diretti alla concessione della cittadinanza italiana, l’Amministrazione deve comunicare preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, consentendo all’interessato di presentare osservazioni e documenti.
- La comunicazione dei motivi ostativi deve precedere la formale adozione del provvedimento negativo; la pubblicazione o conoscibilità della comunicazione soltanto dopo l’adozione dell’atto non soddisfa la garanzia partecipativa.
- La sanatoria processuale dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non è applicabile ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis, anche quando l’Amministrazione sostenga che l’esito non avrebbe potuto essere diverso.
- La non genuinità o non legalizzabilità della documentazione prodotta nell’ambito di un procedimento di cittadinanza non rende automaticamente vincolata la decisione amministrativa e non esonera l’Amministrazione dal rispetto delle garanzie partecipative.
- Una prassi amministrativa che escluda in modo assoluto la rilevanza di documentazione genuina successivamente prodotta deve essere valutata alla luce dei principi di completezza dell’istruttoria, efficienza, imparzialità e buon andamento.
Annullamento del diniego di cittadinanza per omessa comunicazione dei motivi ostativi
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina senegalese contro il Ministero dell’interno, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la Prefettura competente. Il ricorso riguardava il decreto prefettizio del 28 febbraio 2023 che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Fatti e provvedimento impugnato
La domanda era stata dichiarata inammissibile perché la competente Ambasciata d’Italia a Dakar aveva espresso parere contrario alla legalizzazione dei certificati esteri di nascita e penale, ritenendo falsificati i timbri e le percezioni consolari. La ricorrente ha impugnato l’atto con un unico motivo, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, dei principi di trasparenza e collaborazione e, in particolare, dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto, prima dell’adozione del decreto, alcuna comunicazione dei motivi ostativi. Ha inoltre evidenziato che una comunicazione qualificata come comunicazione ex art. 10-bis era comparsa sul portale ministeriale soltanto il 28 aprile 2023, cioè circa due mesi dopo il provvedimento di inammissibilità.
Applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990
La Sezione ha affermato che il procedimento di concessione della cittadinanza, essendo attivato su istanza di parte, è soggetto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Prima dell’adozione di un provvedimento negativo, l’Amministrazione deve comunicare all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e deve consentire la presentazione di osservazioni e documenti entro dieci giorni.
Il preavviso di rigetto costituisce una modalità essenziale di partecipazione procedimentale. La sua funzione è anticipare nella fase istruttoria le ragioni della decisione sfavorevole, permettendo all’interessato di confrontarsi con l’Amministrazione prima dell’adozione dell’atto finale e favorendo anche la composizione del conflitto e la riduzione del contenzioso.
Esclusione della sanatoria processuale
La Sezione ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La disposizione, modificata dal d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, stabilisce espressamente che la regola secondo cui il provvedimento non è annullabile quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso non si applica agli atti adottati in violazione dell’art. 10-bis.
La sanatoria è comunque inidonea anche per la natura discrezionale del provvedimento impugnato. L’Amministrazione non ha dimostrato che la partecipazione dell’interessata non avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento.
Rilevanza della pubblicazione postuma
La pubblicazione della comunicazione sul portale dopo l’adozione del decreto non ha sanato l’omissione. La comunicazione deve essere preventiva e deve consentire concretamente la presentazione di osservazioni prima della decisione finale.
La Sezione ha aggiunto che la pubblicazione postuma, a distanza di circa due mesi, rende implausibile il richiamo ad atti riservati che avrebbero potuto giustificare l’omessa comunicazione preventiva. Di tali atti, peraltro, non vi era menzione né nel provvedimento né nella relazione istruttoria ministeriale.
Documentazione non genuina e discrezionalità amministrativa
In via incidentale, la Sezione ha richiamato un precedente relativo a una fattispecie analoga, secondo cui la non genuinità della legalizzazione non rende automaticamente vincolata l’adozione del provvedimento di inammissibilità.
È stata inoltre richiamata la decisione n. 4756/2023, con la quale era stata ritenuta illegittima una circolare ministeriale che, nei procedimenti di cittadinanza, escludeva che la successiva produzione di documentazione genuina potesse sanare la procedura dopo la presentazione di documenti contraffatti. Secondo l’orientamento richiamato, tale automatismo contrasta con la completezza dell’istruttoria, l’efficienza, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Esito del ricorso
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso e ha espresso parere per l’accoglimento del ricorso straordinario. Per l’effetto, il provvedimento prefettizio è stato annullato, restando impregiudicate le ulteriori determinazioni del Ministero dell’interno.
La Sezione ha disposto, infine, l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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