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Parere

Parere n. 548/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento: - del provvedimento del 7 agosto 2025 con cui la Commissione attitudinale del concorso per l’assunzione di n.2517 allievi agenti della Polizia di Stato ha dichiarato la ricorrente non idonea; - del verbale di non idoneità del 7 agosto 2025; - di ogni alto atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202501197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 7 agosto 2025 con cui la Commissione attitudinale del concorso per 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato ha dichiarato la ricorrente non idonea, nonché del relativo verbale e degli atti connessi.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, dopo avere superato la prova scritta e gli accertamenti di efficienza fisica, è stata dichiarata non idonea agli accertamenti attitudinali. Ha proposto tre motivi: contraddittorietà e illogicità manifesta, nonché violazione della proporzionalità, poiché i risultati dei test svolti nei giorni 4, 5 e 6 agosto 2025 sarebbero stati positivi e le schede avrebbero riportato giudizi di compatibilità corrispondenti alla sufficienza; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., per difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti; violazione dei decreti ministeriali n. 198 del 2003 e n. 168 del 2022, per inosservanza delle norme procedurali applicabili agli accertamenti attitudinali per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato. La Sezione, non avendo ricevuto la relazione istruttoria richiesta al Ministero dell’interno, non ha potuto esaminare né la legittimità degli atti impugnati né l’istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha deciso i motivi di ricorso, l’istanza di sospensione né le questioni di rito e di merito. Ha rilevato che la mancanza della dettagliata relazione ministeriale e della documentazione richiesta impedisce di esprimere il parere. Ha quindi disposto che il Ministero dell’interno trasmetta la relazione istruttoria e la documentazione entro il termine indicato, assicurando alla ricorrente un congruo termine per presentare controdeduzioni; tali controdeduzioni dovranno essere trasmesse alla Sezione dal Ministero insieme alla relazione. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza. Il termine operativo indicato per l’adempimento è di quaranta giorni dalla comunicazione del parere; la Sezione ha inoltre sottolineato, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte EDU, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, l’esigenza che l’attività richiesta sia comunque completata nel termine complessivo di novanta giorni dalla comunicazione, in considerazione della ragionevole durata anche del ricorso straordinario.

Osservazioni

Istruttoria ministeriale

La Sezione ha rilevato che il Ministero dell’interno non ha trasmesso la relazione dettagliata e documentata richiesta con nota presidenziale dell’11 dicembre 2025. In assenza di tale relazione non è possibile decidere il ricorso né l’istanza cautelare.

Garanzie partecipative

Il Ministero dovrà trasmettere la relazione assicurando alla ricorrente un congruo termine per eventuali controdeduzioni e dovrà inviare alla Sezione tali controdeduzioni unitamente alla relazione istruttoria.

Termini per l’adempimento

La relazione e la documentazione richiesta devono essere trasmesse entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere. La Sezione ha evidenziato che l’attività complessiva deve essere completata entro novanta giorni dalla comunicazione, per prevenire possibili conseguenze indennitarie connesse alla durata del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento di non idoneità; la Sezione non ha ancora valutato la fondatezza della censura.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la Sezione non ha ancora esaminato la censura nel merito.

  • d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    È indicato dalla ricorrente quale fonte delle norme procedurali sugli accertamenti attitudinali per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato; la relativa violazione non è stata ancora valutata.

  • d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    È richiamato dalla ricorrente quale fonte regolatrice degli accertamenti attitudinali; la Sezione non ha ancora deciso la dedotta violazione.

  • art. 6 CEDU

    le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario

    La Sezione richiama il principio secondo cui le garanzie convenzionali, inclusa quella relativa alla ragionevole durata, si applicano anche al ricorso straordinario.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2023

    È richiamata per l’affermazione dell’applicabilità delle garanzie della Convenzione europea, in particolare della ragionevole durata, al ricorso straordinario.

  • Corte EDU, sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani c. Italia

    È richiamata quale pronuncia all’origine dell’indirizzo relativo all’applicabilità dell’art. 6 CEDU al ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la Sezione non dispone della relazione istruttoria e della documentazione necessarie per verificare i fatti e le censure dedotte, non può definire né il merito né l’istanza cautelare e deve sospendere l’adozione del parere, disponendo l’integrazione istruttoria.
  • L’integrazione istruttoria nel ricorso straordinario deve essere svolta nel rispetto del contraddittorio: l’amministrazione deve consentire al ricorrente di presentare controdeduzioni entro un termine congruo e trasmetterle alla Sezione insieme alla propria relazione.
  • La ragionevole durata garantita dall’art. 6 CEDU si applica anche al ricorso straordinario; i tempi assegnati per l’integrazione istruttoria devono pertanto essere rispettati anche in funzione di prevenire conseguenze indennitarie per la ritardata definizione del procedimento.

Ricorso straordinario contro la non idoneità attitudinale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una candidata contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento e del verbale del 7 agosto 2025, con cui la Commissione attitudinale del concorso per l’assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato l’ha dichiarata non idonea.

Fatti e svolgimento della procedura concorsuale

La ricorrente aveva superato la prova scritta e gli accertamenti di efficienza fisica. Successivamente era stata sottoposta agli accertamenti attitudinali, svolti nei giorni 4, 5 e 6 agosto 2025, all’esito dei quali era stata dichiarata non idonea.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto tre ordini di censure:

  • ha contestato la contraddittorietà e l’illogicità manifesta del giudizio finale, sostenendo che i risultati dei test fossero positivi e che le schede di valutazione riportassero giudizi di compatibilità corrispondenti alla sufficienza;
  • ha denunciato la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., il difetto di istruttoria e di motivazione e il travisamento dei fatti, in ragione della ritenuta contraddizione tra i test e il provvedimento finale;
  • ha dedotto la violazione dei decreti ministeriali n. 198 del 2003 e n. 168 del 2022, che disciplinano gli accertamenti attitudinali per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

Mancata trasmissione della relazione ministeriale

Con nota dell’11 dicembre 2025 era stata richiesta al Ministero dell’interno una relazione dettagliata e documentata sui fatti, nel rispetto delle garanzie partecipative della ricorrente. Il Ministero non ha trasmesso la relazione richiesta.

La Sezione ha ritenuto che tale omissione impedisca di esaminare il ricorso e anche l’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Non è stata quindi formulata alcuna valutazione, neppure provvisoria, sulla fondatezza dei motivi o sulla legittimità della non idoneità.

Integrazione istruttoria e contraddittorio

Il Ministero dell’interno dovrà trasmettere la relazione istruttoria e la documentazione richiesta entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere. Dovrà inoltre garantire alla ricorrente un congruo termine per eventuali controdeduzioni e trasmettere alla Sezione tali controdeduzioni insieme alla relazione.

Ragionevole durata del procedimento

La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte EDU, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, secondo cui le garanzie della Convenzione europea, compresa quella relativa alla ragionevole durata dei processi prevista dall’art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario.

Per tale ragione è stato evidenziato che gli adempimenti istruttori devono essere completati nel termine complessivo di novanta giorni dalla comunicazione del parere, anche per evitare eventuali conseguenze indennitarie a carico dell’erario derivanti dalla ritardata definizione del ricorso.

Esito interlocutorio

La Sezione ha sospeso l’adozione del parere, facendo salva ogni decisione cautelare, di rito e di merito, e ha rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Il parere non contiene quindi alcuna decisione definitiva sui motivi di ricorso né sull’istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoTutela cautelare

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