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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07896/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da un'azione proposta per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi in relazione al posizionamento di un muro di confine tra due fondi contigui. In primo grado il giudice, sulla base di consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto sussistente uno sconfinamento e ha ordinato la demolizione della parte di muro illegittimamente collocata, con ripristino del confine. La corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione gli eredi del convenuto hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 274 c.p.c., per non avere la corte territoriale disposto la riunione con altro procedimento tra le stesse parti; 2) violazione delle norme sull'azione di regolamento di confini e nullità della sentenza per difetto/erroneità di motivazione, sostenendo che la domanda originaria sarebbe stata in realtà una rivendica e non un regolamento di confini, e che comunque vi sarebbe stato un accordo tra i proprietari per il rifacimento del muro; 3) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale in relazione alla valutazione dei motivi di appello; 4), 5) e 6) ulteriori censure sul mancato apprezzamento di passi della c.t.u. e sui dubbi metodologici del consulente; 7) censura contro la condanna ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la riunione o separazione delle cause è rimessa al potere discrezionale del giudice e il relativo provvedimento è ordinatorio e non impugnabile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva qualificato la domanda come regolamento di confini sulla base delle difese svolte in primo grado. Ha ritenuto inammissibili anche i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, osservando che la decisione di appello era conforme a quella di primo grado e che, in presenza di doppia conforme, è precluso il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Ha infine respinto il settimo motivo, poiché la condanna all'ulteriore contributo unificato discende direttamente dalla legge. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    La disciplina della riunione dei procedimenti non attribuisce una decisione impugnabile, perché la valutazione sull'opportunità della trattazione congiunta è rimessa alla discrezionalità del giudice.

  • art. 348-ter c.p.c.

    art. 348 ter, 5° co., c.p.c.

    In caso di sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, opera la preclusione al ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorra una doppia conforme, se non nei limiti consentiti dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, perché previsto direttamente dalla legge in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro normativo cui si collega l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • d.m. 55/2014

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite secondo i parametri medi.

Massime di principio

  • I provvedimenti sulla riunione o separazione di cause connesse hanno natura meramente ordinatoria e, in quanto espressione di discrezionalità organizzativa del giudice, non sono di regola sindacabili con impugnazione.
  • Chi impugna una sentenza deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della decisione gravata; censure generiche o sganciate dalla motivazione sono inammissibili.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla disciplina della c.d. doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La mera riproposizione di doglianze istruttorie o valutative sulla consulenza tecnica d'ufficio non è sufficiente se non si dimostra la decisività del fatto asseritamente omesso e, in presenza di doppia conforme, non consente il sindacato sul vizio motivazionale.
  • La condanna all'ulteriore contributo unificato discende automaticamente dai presupposti normativi previsti dal d.P.R. n. 115/2002 quando il ricorso è rigettato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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