Cassazione Penale, Sentenza n. 24069/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per falsità ideologica (art. 483 c.p. e art. 76 D.P.R. 445/2000) per aver attestato falsamente, nel modulo di partecipazione, il conseguimento della laurea con voto 90/100 mentre il voto effettivo risultava 85/100, al fine di ottenere migliore posizione nella graduatoria per l'insegnamento (terza fascia). In cassazione l'imputata lamentava che la corte d'appello aveva rifiutato di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) senza effettuare la valutazione concreta richiesta dall'art. 133 c.p. circa modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo, limitandosi a un giudizio astratto di offensività della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la motivazione della corte d'appello fosse insufficiente: il giudice di merito non ha svolto la valutazione concreta richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza in tema di tenuità del fatto (art. 131-bis c.p. letta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.), limitandosi ad affermazioni generiche sull'idoneità offensiva astratta. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano perché effettui un nuovo esame del punto colmando la lacuna motivazionale e applicando i principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
Norma che sanziona la falsità ideologica commessa da privato in atti pubblici o certificazioni; qui contestata per l'attestazione falsa del voto di laurea nella documentazione per la graduatoria scolastica.
art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Previsione del DPR sulle responsabilità e le sanzioni per le dichiarazioni mendaci rese ai sensi del modello unico amministrativo; utilizzata insieme all'art. 483 c.p. per configurare la rilevanza della falsa dichiarazione.
Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto: richiede che il reato sia perfezionato ma di offensività così minima da rendere irrilevante la sanzione; l'applicazione necessita di una valutazione concreta della gravità e delle circostanze del fatto.
Contiene i criteri per la determinazione della pena e i parametri rilevanti (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo, ecc.), i quali devono essere considerati dal giudice quando valuta la tenuità ex art. 131-bis; non è necessario valutare tutti gli elementi ma occorre indicare quelli ritenuti rilevanti.
Riferito dalla parte resistente in altro precedente, riguarda il reato impossibile/inoffensività: la giurisprudenza distingue tra inidoneità assoluta dell'azione (inoffensività che esclude il reato) e la tenuità del fatto ai fini di non punibilità; il richiamo a questo articolo non esime il giudice dall'effettuare la valutazione concreta richiesta per l'art. 131-bis.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e motivata, non una mera affermazione astratta sull'idoneità offensiva della condotta.
- Il giudice deve fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo, altri elementi rilevanti) e indicare esplicitamente quelli ritenuti determinanti per escludere o riconoscere la tenuità.
- L'assenza di un effettivo pregiudizio concreto nei confronti di terzi (es. altri candidati non effettivamente lesi) non è automaticamente decisiva: va valutata nel contesto complessivo della condotta e motivata dal giudice.
- Occorre distinguere tra inoffensività in senso sostanziale (che esclude la tipicità del reato, art. 49 e giurisprudenza sul reato impossibile) e tenuità del fatto che, pur trattandosi di reato perfezionato, può comportare non punibilità (art. 131-bis); i due istituti operano su piani diversi e richiedono valutazioni differenti.
- In caso di decisione negativa sulla tenuità, la motivazione del giudice di merito deve evitare formule di stile: la mancata esplicitazione dei criteri applicati costituisce motivo valido di annullamento e rinvio.
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