Cassazione Civile, Ordinanza n. 04588/2026 del 01/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un’azione dell’INPS per ottenere dagli eredi di una lavoratrice la restituzione di una somma che l’Istituto assumeva essere stata indebitamente percepita dalla de cuius a titolo di trattamento di fine servizio, in relazione a un rapporto di lavoro con un ente locale che, secondo l’accertamento giudiziale, non era mai stato instaurato. Il pagamento era stato eseguito nell’ambito di una vicenda fraudolenta, posta in essere da due dipendenti dell’ente previdenziale poi perseguiti penalmente, i quali avevano fatto figurare posizioni lavorative inesistenti. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello deducendo: 1) violazione delle regole sulla prova testimoniale e per presunzioni e degli artt. 2697, 2726, 2727 e 2729 c.c., oltre che degli artt. 115, 116 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che non fosse ammissibile provare con testimonianze e presunzioni il pagamento del TFS, poiché l’INPS aveva dimostrato solo il versamento dalla cassa dell’Istituto alla banca cassiera, non anche dalla banca al beneficiario; 2) violazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 2941, n. 8, c.c., contestando la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del credito, sul rilievo che la de cuius non risultava coinvolta nel disegno criminoso ed era rimasta estranea al processo penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui postulava limiti speciali all’ammissibilità della prova testimoniale nel rito del lavoro, richiamando il principio per cui in tale rito sono ammesse tutte le prove che il giudice ritenga rilevanti, con il solo limite del giuramento decisorio e con poteri istruttori anche officiosi ex art. 421 c.p.c., al di fuori dei limiti degli artt. 2721, 2722, 2723 c.c. e, in tema di simulazione, dell’art. 1417 c.c. Nella restante parte, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto della Corte territoriale circa la consapevole partecipazione della de cuius alla vicenda fraudolenta, sollecitando un nuovo giudizio di merito non consentito in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell’INPS. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel rito del lavoro i limiti legali alla prova testimoniale non precludono al giudice di ammettere mezzi istruttori ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dal giudice di merito nell’apprezzamento complessivo del materiale istruttorio.
La valutazione presuntiva è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri legali.
La censura è stata prospettata come violazione dell’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento del merito.
La doglianza relativa alla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l’accertamento di fatto del giudice di merito.
La contestazione del ragionamento probatorio del giudice di merito non può tradursi in una nuova valutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti insieme alle norme probatorie, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo decisum diverso dalla verifica dei limiti del sindacato di legittimità.
Nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi e ammettere le prove che reputi rilevanti, anche oltre i limiti ordinari delle prove testimoniali.
Il limite probatorio richiamato in tema di simulazione non è ostativo, nel rito del lavoro, all’ammissione delle prove ritenute rilevanti dal giudice.
Invocato per contestare la prescrizione decennale; la Corte non ne ha fatto applicazione diversa dal richiamo al relativo termine.
La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del credito è stata ritenuta tema di accertamento fattuale del giudice di merito, non rivalutabile in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro il giudice può ammettere e valorizzare tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione, anche oltre i limiti ordinari stabiliti per la prova testimoniale e presuntiva, salva la sola esclusione del giuramento decisorio.
- Quando la censura investe la ricostruzione del fatto e la valutazione complessiva del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, il ricorso per cassazione è inammissibile se tende in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso dell’esistenza del credito presuppone un accertamento in fatto sulla condotta del debitore; tale accertamento, se congruamente compiuto dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione come questione di puro diritto.
- L’apprezzamento delle presunzioni semplici e la scelta del significato probatorio degli elementi istruttori appartengono al giudice di merito, nei limiti della logicità e dei criteri legali, e non possono essere sovvertiti in sede di legittimità mediante una diversa lettura delle stesse risultanze.
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