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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10235/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio introdotto per ottenere, in via principale, l'accertamento del diritto di proprietà pro quota su un immobile sito nel comune di Cepagatti; in via subordinata, la condanna dei convenuti alla restituzione di una somma di denaro che la ricorrente assumeva di avere versato per l'acquisto di alcuni beni immobili, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse trascurato che alcune somme erano state versate dopo una quietanza del settembre 2005; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di euro 60.000 asseritamente corrisposti per l'acquisto di immobili; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 in punto spese, lamentando una liquidazione eccessiva e una duplicazione della condanna al pagamento delle spese in favore di più parti con la medesima posizione processuale. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o manifestamente infondati perché rivolti a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e perché la sentenza d'appello aveva già valorizzato la dichiarazione del 20.9.2005 come prova sia del versamento sia della restituzione delle somme. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva incardinato una domanda di ripetizione dell'indebito né una domanda di arricchimento senza causa, avendo invece prospettato le erogazioni come mutuo; in tale prospettiva è stato ribadito il principio per cui la mera consegna di denaro non basta, da sola, a fondare la domanda di restituzione, essendo l'attore tenuto a provare anche il titolo giuridico che impone la restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente, nonché, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma ulteriore pari a quella liquidata per compensi in favore di ciascun controricorrente e di ulteriori euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione conferma il rigetto delle domande già pronunciato nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo ex n. 5 non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione delle prove o in una diversa lettura delle risultanze istruttorie, essendo riservato al controllo sull'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito esamina la questione e la rigetta implicitamente o esplicitamente sulla base della valutazione del quadro probatorio.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese deve essere specifica e non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla pretesa duplicazione o eccessività della liquidazione.

  • art. 4 D.M. n. 55 del 2014

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente per sostenere che l'assistenza di più soggetti con la medesima posizione processuale comporterebbe solo un aumento percentuale del compenso unico; la censura è stata però reputata non specifica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata, se condivisa, non genera incompatibilità del consigliere delegato a partecipare al collegio decisore e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte non configura una fase autonoma del giudizio di cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applicano il terzo e quarto comma con condanna a una somma equitativa ulteriore e al pagamento in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o per contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti a quella accolta dal giudice di merito.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la corte di merito abbia affrontato la domanda attraverso la valutazione delle prove e abbia implicitamente o esplicitamente escluso il fondamento della pretesa.
  • Chi agisce per la restituzione di somme di denaro deve provare non solo l'avvenuta dazione, ma anche il titolo giuridico che fonda l'obbligo di restituzione; la mera allegazione della consegna non basta se il destinatario contesta il titolo dell'obbligazione restitutoria.
  • La deduzione di un diverso titolo da parte del convenuto non integra, di per sé, un'eccezione sostanziale idonea a invertire l'onere della prova.
  • Le censure in punto spese processuali devono essere specifiche e confrontarsi con la disciplina applicabile alla liquidazione del compenso, non essendo sufficiente allegare genericamente la presenza di più parti assistite dallo stesso difensore.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di rigetto o inammissibilità ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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