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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34624/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un verbale per transito in una corsia preferenziale attiva in via di Portonaccio, a Roma. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione del trasgressore, mentre il tribunale, in appello, ha rigettato l’appello principale sulle spese e ha accolto l’appello incidentale dell’ente locale. In cassazione il ricorrente ha proposto un solo motivo, deducendo omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., sostenendo che la documentazione prodotta dall’amministrazione dimostrasse la necessità di un intervento sulla segnaletica e la sua effettiva esecuzione in data successiva al verbale; da ciò avrebbe dovuto desumersi che, alla data della contravvenzione, la segnaletica non fosse adeguata o non consentisse di percepire la riattivazione della corsia. La censura mirava quindi a contestare la valutazione del giudice di merito sulla sufficienza della segnaletica e sulla idonea pubblicizzazione della riattivazione della corsia preferenziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, oltre a non specificare adeguatamente il contenuto della nota richiamata, si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se si deduce l’inesistenza della segnaletica, l’onere della prova contraria grava sull’amministrazione, mentre se si deduce soltanto l’inadeguatezza della segnaletica l’onere probatorio incombe sull’opponente. Poiché il tribunale aveva accertato che la segnaletica esisteva ed era stata adeguatamente resa nota la riattivazione della corsia, la doglianza non superava il vaglio di ammissibilità. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo che formalmente deduce omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, in concreto, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito.
  • In materia di sanzioni per violazione della disciplina sulla segnaletica stradale, l’inesistenza del segnale costitutivo del divieto deve essere provata dall’amministrazione; se invece è contestata solo l’inadeguatezza o insufficienza della segnaletica, la prova contraria incombe sull’opponente.
  • La documentazione che attesti interventi di adeguamento della segnaletica può confermare l’esistenza del segnale o della disciplina viaria, ma non basta, da sola, a dimostrare l’illegittimità del verbale se il giudice di merito ha già accertato l’adeguata pubblicizzazione del divieto o della riattivazione della corsia.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi deve indicare in modo puntuale il contenuto del fatto e del documento asseritamente trascurati, altrimenti non supera il vaglio di specificità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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