Cassazione Civile, Ordinanza n. 17495/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una dipendente del comparto sanità, addetta a turni di lavoro su cinque giorni, a ottenere anche durante il periodo feriale l'indennità giornaliera di turno prevista dal CCNL. La lavoratrice aveva chiesto in giudizio la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento delle differenze retributive, sostenendo che tale voce dovesse essere inclusa nella retribuzione feriale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la retribuzione durante le ferie non possa essere inferiore a quella ordinaria e che vadano ricomprese anche le componenti variabili strettamente collegate alle mansioni o allo status del lavoratore. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 88/2003, dell'art. 10 del d.lgs. 66/2003 e di norme contrattuali collettive del comparto sanità. Secondo la ricorrente, l'indennità di turno sarebbe dovuta solo in presenza di effettiva prestazione lavorativa e non durante le ferie, e la Corte territoriale avrebbe errato anche nel valutare l'effetto dissuasivo, attribuendolo a un'incidenza economica ritenuta dalla ricorrente non significativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito, richiamando la propria giurisprudenza recente e quella della Corte di giustizia UE, che la retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equivalente alla retribuzione ordinaria percepita nei periodi di lavoro effettivo e che vanno incluse anche le voci variabili che abbiano un nesso intrinseco con l'esecuzione delle mansioni o con lo status professionale del dipendente. Nel caso concreto, l'indennità giornaliera di turno prevista dal CCNL sanità è stata considerata una voce compensativa di particolari disagi connessi al lavoro turnista, dunque da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie. La Corte ha inoltre ritenuto non illogica la valutazione della Corte d'appello sull'effetto dissuasivo, potendo tale effetto derivare anche da una riduzione del 6% del trattamento economico giornaliero. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
Norma utilizzata come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto in diritto.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione feriale deve mantenere il livello della retribuzione ordinaria e non può essere strutturata in modo da dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie.
art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66
Richiamato quale norma interna di recepimento della disciplina europea sull'orario di lavoro e sulle ferie.
art. 33, comma 1, CCNL comparto sanità 2016-2018
Richiamato dalla ricorrente tra le norme collettive che disciplinano il trattamento economico del personale sanitario.
art. 86, comma 3, CCNL comparto sanità 2016-2018
La Corte lo interpreta come fonte dell'indennità di turno o indennità giornaliera, voce legata a particolari condizioni di lavoro e quindi includibile nella retribuzione feriale.
art. 23, comma 4, CCNL comparto sanità 19 aprile 2004
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni collettive asseritamente ostative all'inclusione dell'indennità nelle ferie retribuite.
Usato per il richiamo della precedente ordinanza della Corte di cassazione sulla medesima questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini delle ferie annuali retribuite, la retribuzione deve essere parametrata a quella ordinaria percepita nei periodi di lavoro effettivo, così da garantire al lavoratore condizioni economiche sostanzialmente equivalenti e non dissuaderlo dall'esercizio del diritto alle ferie.
- Devono essere incluse nella retribuzione feriale anche le componenti variabili che abbiano un nesso intrinseco con l'esecuzione delle mansioni o con lo status professionale del lavoratore, quando siano destinate a compensare specifici disagi del lavoro svolto.
- Nell'interpretazione delle clausole collettive sul trattamento economico feriale, il giudice nazionale deve adottare una lettura conforme all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE.
- L'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie può essere ravvisato anche quando l'esclusione di una voce retributiva variabile comporti una riduzione non trascurabile del trattamento economico giornaliero, apprezzabile in concreto in relazione alla posizione del lavoratore.
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