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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50702/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato il riesame, convalidato il sequestro preventivo di euro 129.750,00 finalizzato alla confisca "allargata" ex art. 240-bis c.p. e condannato il ricorrente al pagamento delle spese. Il sequestro era scaturito da perquisizione domiciliare disposta dopo l'arresto in flagranza di Francesco Mannarà per estorsione aggravata (art. 416-bis) commessa in concorso con altro. I difensori, nelle vesti di ricorrenti, deducevano principalmente che le somme sequestrate erano riconducibili a Domenico Mannarà come proventi leciti dell'attività di gestione di un chiosco (evidenziando redditi dichiarati consistenti per il periodo 2009-2022, appunti sequestrati riconducibili all'attività e la possibile convivenza/uso dell'abitazione paterna per conservare risparmi). Hanno quindi impugnato la motivazione del Tribunale, sostenendo la manifesta illogicità della decisione sia quanto alla non riconducibilità delle somme a Domenico sia quanto all'inidoneità dei redditi dichiarati a giustificare l'ammontare sequestrato.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti consistessero in contestazioni di fatto e in critiche alla motivazione (ricostruzione fattuale alternativa circa la titolarità delle somme), vizi non rimediabili in Cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., che ammette il ricorso solo per "violazione di legge". La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui in Cassazione sono ammissibili soltanto errores in iudicando o in procedendo e vizi della motivazione così radicali da impedirne ogni comprensione; contestazioni sul concreto accertamento della sproporzione o sulla titolarità dei beni devono essere trattate nei gradi di merito e non in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma richiamata come base giuridica della confisca "allargata" cui è finalizzato il sequestro preventivo; la Corte dà per corretta la finalità confiscatoria del provvedimento impugnato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis (menzionato nel provvedimento come art. 416-bis.1)

    Riferimento alla fattispecie di estorsione aggravata in contesto di associazione mafiosa che ha determinato l'arresto e la successiva perquisizione; utilizzata per collegare il sequestro a reati gravi.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Disposizione che limita l'oggetto del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio alla "violazione di legge"; la Corte l'ha interpretata nel senso che non è consentito utilizzare la Cassazione per contestare accertamenti di fatto o la valutazione della sproporzione tra redditi e beni.

  • art. 12-sexies D.L. 306/1992, conv. legge 356/1992

    art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992

    Norma richiamata in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte segnala che le doglianze sulla verifica concreta dei presupposti di fatto del sequestro ex art. 12-sexies sono inammissibili in Cassazione quando consistono in valutazioni di merito.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti e che la Corte ha applicato per infliggere le spese processuali; correlata alla disposizione sulla misura equitativa per la cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che, pur senza ritenere i ricorsi privi di "colpa" nella determinazione dell'inammissibilità, è comunque opportuno disporre il versamento alla cassa delle ammende; la Corte ha considerato applicabile tale principio nel caso concreto.

Massime di principio

  • La Cassazione, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è limitata a sindacare violazioni di legge o vizi motivazionali radicali; non è lo spazio per rimettere in discussione valutazioni di fatto effettuate dal giudice del merito.
  • I motivi che si limitano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o a contestare la valutazione della prova e della sproporzione tra redditi e beni sono generalmente inammissibili in Cassazione ex art. 325 c.p.p.
  • Se si ritiene che somme sequestrate siano proventi leciti di un'attività (es. gestione di un chiosco), è preferibile produrre e valorizzare in sede di primo grado e di riesame elementi probatori documentali (libri contabili, fatture, movimenti bancari, rendiconti) idonei a incidere sulla valutazione di merito.
  • Per rendere ammissibile un ricorso in Cassazione occorre articolare un motivo fondato su violazione di norme processuali o su una motivazione del provvedimento talmente carente da risultare incomprensibile, non una mera criticha della ricostruzione fattuale.
  • Il rischio di inammissibilità comporta anche conseguenze economiche: condanna alle spese e possibile obbligo di versamento alla cassa delle ammende; valutarne la probabilità prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare (sequestro), concentrare le doglianze sul mancato rispetto delle garanzie processuali, eventuali errori procedurali o sulla carenza assoluta della motivazione piuttosto che su una ricostruzione fattuale alternativa.

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