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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19275/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ex segretario del Consiglio regionale e già direttore di agenzia regionale, entrambi incarichi svolti in forza di contratti a termine e cessati al collocamento a riposo, ha agito per ottenere dalla Regione il pagamento della retribuzione di risultato relativa all'anno 2009 nella misura integrale di euro 39.500, dedotto che gli era stata invece riconosciuta solo la somma di euro 4.400. Ha chiesto anche l'annullamento della delibera con cui era stata operata la minore liquidazione, sostenendo che la valutazione del risultato fosse stata erroneamente fissata al 20% anziché al 100%. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dichiarando prescritto il credito. In appello, la Corte territoriale, acquisita la ricevuta della raccomandata inviata dal difensore nel 2016, ha confermato il rigetto ma con diversa motivazione, individuando il dies a quo della prescrizione nel momento in cui la retribuzione di risultato era stata pagata in misura inferiore, nel 2011, e ritenendo che, nei rapporti di lavoro pubblico, la prescrizione dei crediti retributivi possa decorrere anche in corso di rapporto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, da un lato la violazione delle norme sul giudicato interno e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso d'ufficio una questione coperta da acquiescenza della Regione, dall'altro la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere fondato la decisione su una questione non sottoposta al contraddittorio. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati, affermando che, una volta proposta l'eccezione di prescrizione, il giudice può individuare d'ufficio la corretta norma e il corretto dies a quo; inoltre, essendo la prescrizione già stata accertata in primo grado, la Regione non era tenuta a proporre appello incidentale, e la Corte d'appello poteva confermare il rigetto sulla base di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale senza violare il principio di devoluzione né il contraddittorio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato prescritto il credito retributivo azionato dal lavoratore pubblico. Ha precisato che, nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dal momento in cui il credito sorge, anche in corso di rapporto, e che, una volta eccepita la prescrizione, il giudice può autonomamente individuare il dies a quo e la disciplina applicabile. Ha inoltre escluso la necessità di un appello incidentale della Regione sul punto, poiché la prescrizione era già stata accolta in primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 436, 346, 329, comma 2, 324, 112 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la violazione del giudicato interno, dell'acquiescenza e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che il giudice d'appello potesse confermare la decisione su base giuridica diversa.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato in relazione al giudicato; la Corte ha escluso che vi fosse giudicato interno ostativo alla diversa motivazione della decisione di appello.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità denunciata, affermando che la questione della prescrizione era già entrata nel thema decidendum e non richiedeva una specifica rimessione al contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norme sulla deducibilità dei vizi in cassazione, richiamate per incardinare i motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di debenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, i crediti retributivi che maturano nel corso del rapporto si prescrivono dal giorno della loro insorgenza, senza che operi un timore di ritorsioni idoneo a differire la decorrenza fino alla cessazione del rapporto.
  • Una volta che la parte abbia validamente eccepito la prescrizione allegandone il fatto costitutivo, il giudice può individuare d'ufficio il corretto termine iniziale e la disciplina prescrizionale applicabile, senza essere vincolato dall'esatta indicazione del dies a quo da parte dell'eccepiente.
  • L'eccezione di prescrizione non diviene inammissibile o generica per la sola mancata indicazione del dies a quo, purché sia dedotta l'inerzia del titolare del diritto; la determinazione del momento iniziale è una quaestio iuris rimessa al giudice.
  • Quando la prescrizione sia già stata accolta in primo grado, la parte vittoriosa non ha interesse a proporre appello incidentale sul medesimo punto, e il giudice di appello può confermare il rigetto della domanda sulla base di ragioni giuridiche diverse da quelle del primo giudice senza violare il principio di devoluzione.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quello del tantum devolutum quantum appellatum non impediscono al giudice di attribuire ai fatti una diversa qualificazione giuridica o di fondare la decisione su elementi di fatto già ritualmente acquisiti, purché resti invariato il petitum e la causa petendi sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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