Cassazione Penale, Sentenza n. 4628/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Ancona del 3/04/2023 che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena a 2 anni e 6 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. La difesa articola due motivi: (1) violazione di legge processuale perché le parti avrebbero previsto una riduzione della pena pari a un terzo per la scelta del rito, contestando la correttezza di tale trattamento sanzionatorio; (2) omessa motivazione sulla conferma del provvedimento di espulsione, denunciando un vizio di motivazione sulla misura espulsiva
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'imputato aveva rinunciato a tutti gli altri motivi e aveva concordato con il Pubblico Ministero solo il trattamento sanzionatorio; la riduzione di un terzo è stata motivata dal giudice come limite dovuto alla gravità della condotta, che escludeva una contrazione maggiore (e avrebbe potuto altrimenti ricorrere il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90). Il secondo motivo è stato anch'esso ritenuto manifestamente infondato perché la gravità della condotta e la rinuncia ad ulteriori censure escludevano l'obbligo per il giudice d'appello di fornire una nuova motivazione sulla espulsione; inoltre la censura mirava al vizio di motivazione e non all'illegittimità della misura. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dei criteri desunti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000
Norme richiamate
Norma che disciplina la rideterminazione della pena in sede di gravame dopo il giudizio abbreviato o l'accordo sulle sanzioni, consentendo alla Corte d'appello di rideterminare la pena entro i limiti e secondo le modalità previste; qui è stata la base giuridica per la rideterminazione della pena a 2 anni e 6 mesi
quinto comma (menzionato nel testo)
Previsione del testo unico in materia di stupefacenti che contiene regole sul trattamento sanzionatorio; il quinto comma, richiamato nel motivo, può rendere possibile una diversa (più ampia) contrazione della pena in funzione della tenuità o di particolari circostanze, ma la Corte ha ritenuto che la gravità della condotta escludeva tale applicazione nel caso concreto
sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186
Principio cui la Corte di cassazione si è richiamata per disporre che, se l'inammissibilità del ricorso è dovuta a ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; qui tale principio ha giustificato la condanna pecuniaria di euro 3.000,00
Massime di principio
- Se l'imputato rinuncia a censurare altri profili e concorda con il Pubblico Ministero solo il trattamento sanzionatorio, il sindacato di legittimità è limitato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato
- La riduzione della pena prevista per la scelta del rito (o per accordi sulle sanzioni) è valutata dal giudice anche alla luce della gravità della condotta: una riduzione 'massima' non è automatica se la gravità la rende inidonea
- Il giudice d'appello non è tenuto a fornire una nuova motivazione su misure (es. espulsione) non contestate o non impugnate efficacemente dall'imputato, salvo che sia dedotta l'illegittimità della misura stessa
- Le impugnative manifestamente infondate o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, se l'inammissibilità dipende da colpa dell'autore del ricorso, un onere aggiuntivo verso la Cassa delle ammende secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale
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