Cassazione Penale, Sentenza n. 34789/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per violazione di domicilio nei locali della legatoria Sturna. Il ricorso per cassazione proponeva due motivi: 1) vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., sostenendo la special tenuità del fatto (episodio unico, lieve, convinzione che il luogo fosse abbandonato) e contestando l'affermazione di abitualità; 2) carenza di motivazione nella quantificazione della pena, denunciando la valutazione di mera equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della collaborazione degli imputati e delle loro difficoltà personali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione sintetica ma adeguata per escludere la speciale tenuità, richiamando l'insidiosità della condotta nonostante recinzioni e cancelli e richiamando i precedenti penali degli imputati; inoltre l'appello e il ricorso non contenevano osservazioni specifiche sulla mancanza di precedenti della stessa indole. Sul secondo motivo ha rilevato l'assenza di corrispondente motivo in appello, perciò la questione non poteva essere dedotta in cassazione; ha inoltre ricordato la natura discrezionale del giudizio comparativo ex art. 69 cod. pen., non sindacabile in assenza di vizio logico o mero arbitrio. Per l'inammissibilità, la Corte ha condannato ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma sulla special tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che le condizioni del caso non rientrassero nella tenuità, evidenziando l'insidiosità della condotta e l'esistenza di misure di difesa della proprietà
Regola il confronto fra circostanze attenuanti e aggravanti nella determinazione della pena: la Corte ha sottolineato il carattere discrezionale della valutazione comparativa in sede di merito, non censurabile in cassazione salvo arbitrarietà o insufficiente motivazione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita le censure in cassazione alle violazioni di legge devolute con la necessaria specificità in grado di appello; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sulla quantificazione della pena perché non dedotto congruamente in appello
Prevede la condanna alle spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende: applicata per sanzionare la colpa dei ricorrenti nella proposizione di ricorsi inammissibili
Massime di principio
- Per ottenere il proscioglimento per special tenuità ex art. 131-bis occorre che il giudice del merito trovi e motivi l'insussistenza della pericolosità o dell'insidiosità della condotta; semplici affermazioni generiche sull'entità del fatto o sulla convinzione soggettiva di trovarsi in luogo abbandonato potrebbero non essere sufficienti
- La presenza di recinzioni, cancelli o altre misure di protezione del bene e precedenti penali rilevanti possono giustificare il rifiuto della applicazione della speciale tenuità
- In Cassazione non si possono sollevare questioni nuove che non siano state adeguatamente dedotte in appello: è essenziale devolvere con specificità i motivi che si intende far valere in cassazione già nelle fasi precedenti
- La valutazione comparativa delle circostanze attenuanti e aggravanti (art. 69) è sostanzialmente discrezionale e difficilmente censurabile in sede di legittimità salvo motivazione illogica o arbitraria
- Ricorrere con motivi generici o privi di specificità espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche a carico del ricorrente per colpa nella proposizione del ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34593/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34594/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34595/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34596/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34597/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34598/2022 del 20/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →