Cassazione Penale, Sentenza n. 14402/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di diffamazione per un comunicato stampa pubblicato sul sito sindacale di cui il ricorrente era dirigente, relativo a un intervento del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Padova con l'ausilio dei Vigili del Fuoco; il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello (che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione ma confermato la responsabilità civile) deducendo: 1) difetto di querela per indeterminatezza del destinatario della critica (i singoli militari non sarebbero riconoscibili); 2) illegittimità della condanna penale per violazione del diritto di critica sindacale e applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., essendo le affermazioni valutazioni critiche e non asserzioni di fatto verificabili.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il primo motivo, ritenendo che, nel contesto e alla luce della rilevanza e del risalto dell'operazione, fosse possibile individuare con ragionevole certezza i destinatari della critica. Ha invece accolto il secondo motivo: le espressioni contestate (anche il titolo "Vigili del Fuoco: USB denuncia, a Padova Carabinieri vestiti da VV.F. insieme a veri pompieri costretti a partecipare ad un arresto" e la frase sul "parapiglia pericolosissimo") sono state interpretate come valutazioni critiche connesse all'attività sindacale e pertanto rientrano nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero; la scriminante ex art. 51 cod. pen. è applicabile perché le affermazioni sono giudizi di valore e non asserzioni fattuali soggette a prova di verità, nei limiti della pertinenza sociale e della continenza espressiva. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché "il fatto non costituisce reato".
Norme richiamate
art. 51 cod. pen. (scriminante dell'esercizio di un diritto)
La Corte ha ritenuto che la scriminante sia applicabile alle espressioni qualificabili come giudizi di valore nell'ambito di una critica sindacale, purché pertinenti alla tematica sociale e contenute nelle forme; per i giudizi di valore non può essere richiesto un criterio di veridicità
Art. 10 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (libertà di espressione)
Richiamato come parametro costituzionale/eurpei per interpretare restrittivamente le eccezioni alla libertà di espressione e per proteggere anche espressioni che possono offendere o turbare nel contesto del pluralismo democratico
Corte EDU, Handyside c. Regno Unito (7 dicembre 1976) e Oberschlick c. Austria (10 giugno 1997)
Usate per sostenere il principio che la libertà di espressione protegge anche espressioni che offendono o turbano, a beneficio del pluralismo e del dibattito democratico
Corte EDU, Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca (17 dicembre 2004)
Richiamata per il principio che il legislatore nazionale non può richiedere la prova della verità per i meri giudizi di valore
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Sez. 5, n. 8208 del 10/01/2022; Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009; Sez. 5, n. 6493 del 16/04/1993)
Richiamate come principi guida: individuazione della persona offesa nella diffamazione tramite contesto concreto; distinzione fra diritto di cronaca (fatti) e diritto di critica (giudizi) e limiti della valutazione di veridicità sui giudizi
Massime di principio
- Per i reati di diffamazione l'identificazione del destinatario può essere desunta dal contesto, dalle circostanze e dal rilievo dell'evento; l'assenza di nomi espliciti non esclude necessariamente la riconoscibilità degli offesi
- Le affermazioni qualificate come giudizi di valore (critica sindacale, opinioni, valutazioni) godono di maggiore protezione rispetto alle asserzioni di fatto: non è richiesto provarne la "verità" come condizione per la scriminante
- La scriminante dell'esercizio del diritto di critica (art. 51 cod. pen.) può giustificare espressioni anche forti se funzionali a una disputa di interesse collettivo o sindacale, purché sussista pertinenza sociale e le forme non travalichino in attacchi personali gratuiti
- Il confine tra diritto di cronaca e diritto di critica è operativo: le notizie di fatto devono essere verificate, mentre i giudizi valutativi sono valutati soprattutto sulla pertinenza e continenza espressiva
- Nell'ambito di pubblicazioni su internet la maggiore diffusione non elimina la possibilità di tutela costituzionale delle opinioni: si valuta caso per caso tenendo conto del ruolo dell'autore, del contesto e della funzione dell'espressione
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