Cassazione Penale, Ordinanza n. 36100/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di condanna pronunciata in appello è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di due imputati per furto pluriaggravato di energia elettrica. Gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) errore di legge sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato, ma con deduzioni ritenute generiche e non supportate da specifiche ragioni di diritto o dati fattuali; (2) mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., doglianza considerata meramente riproduttiva di questioni già esaminate e correttamente motivate in appello; (3) censura sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, ritenuti sorretti da motivazione sufficiente e non illogica. La Corte richiama i principi secondo cui, per pene base non superiori al medio edittale, è sufficiente un richiamo all'adeguatezza della pena e agli elementi di cui all'art. 133 c.p.; inoltre il bilanciamento tra circostanze è valutazione di merito insindacabile se congruamente motivata.
Norme richiamate
Richiamato come attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la censura sulla sua mancata applicazione è stata ritenuta inammissibile perché ripetitiva di questioni già adeguatamente esaminate in appello.
Usato come parametro per la commisurazione della pena; per una pena base entro il medio edittale è sufficiente una motivazione sintetica sull'adeguatezza della pena, mentre una motivazione più analitica è richiesta solo per pene pari o superiori al medio edittale.
Norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso formulati in modo generico, privi di specifiche ragioni di diritto e di puntuali allegazioni fattuali a sostegno della censura.
- La doglianza che si limita a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice di appello, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile.
- In tema di dosimetria della pena, quando la pena base è contenuta entro il medio edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami l'adeguatezza della sanzione e i criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione analitica è necessaria solo per scelte sanzionatorie più gravose.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, anche se basata solo su alcuni parametri dell'art. 133 c.p.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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