Cassazione Penale, Sentenza n. 37485/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) vizio di motivazione nella rideterminazione della pena per il reato continuato: il giudice del rinvio avrebbe attribuito l'aumento di pena in modo generico e non distinto per i reati satellite, ancorando l'aumento all'inadeguatezza della pena piuttosto che al disvalore e al valore economico delle singole annualità, e avendo erroneamente riconsiderato le circostanze attenuanti generiche; (2) violazione del divieto di reformatio in peius e illegittimità della confisca per equivalente (applicazione retroattiva e applicabilità del divieto anche alla confisca), nonché errore nel calcolo dell'importo da confiscare a causa della scelta di un minuendo meno favorevole rispetto a quello adottato dalla precedente sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: (1) la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'aumento di pena (aumento di 2 mesi per l'annualità residua) in relazione alla gravità della condotta, alle circostanze attenuanti generiche (concesse nella massima estensione) e alla consistenza delle somme sottratte al fisco; inoltre il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. è sufficiente quando la pena è molto prossima al minimo edittale; (2) non sussiste reformatio in peius né vizio di proporzionalità della pena o illegittimità della confisca: il giudice del rinvio ha correttamente sottratto dagli importi confiscabili le imposte relative all'anno 2010 (prescritto) e la quantificazione finale della confisca corrisponde agli importi risultanti dall'addizione delle imposte evase per gli anni considerati. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Principio sulla continuazione: il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite, verificando il rispetto del rapporto di proporzione fra le pene e i limiti dell'art. 81 c.p.
Convocazione di norme diverse per la commissione del reato: impiego quale riferimento alla partecipazione o concorso in più reati nel quadro contestuale.
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale relativa ai reati tributari contestati; la pena edittale va valutata alla luce della disciplina vigente al tempo del fatto (si è richiamata la pena minima allora applicabile).
Criteri per la determinazione della pena: il richiamo a questi criteri può essere sufficiente a motivare una pena prossima al minimo edittale; il giudice deve specificare i criteri rilevanti se si discosta significativamente dal minimo.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda gli effetti dell'impugnazione sulla statuizione di confisca: il ricorrente ha sostenuto che, in assenza di impugnazione del P.M., non sarebbe ammessa la confisca in appello; la Corte ha ritenuto irrilevante tale censura rispetto alla rideterminazione operata nel giudizio di rinvio, giudicando corretta la quantificazione adottata.
d.l. n. 158/2015 (richiamato)
Rilevato come riferimento normativo per le successive modifiche delle pene minime; la Corte ha ricordato che la determinazione del minimo edittale deve tener conto della disciplina vigente all'epoca dei fatti.
Massime di principio
- In caso di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, in modo da consentire la verifica del rapporto di proporzione tra le pene.
- Se la pena complessiva resta prossima al minimo edittale, un richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può costituire motivazione sufficiente; maggiore deve essere la motivazione quanto più il giudice si discosta dal minimo.
- La confisca per equivalente concernente imposte evase va calcolata sottraendo le annualità considerate prescritte o estinte; il giudice del rinvio può rideterminare l'importo in conformità alle statuizioni di cassazione e ai fatti accertati.
- Il divieto di reformatio in peius trova applicazione nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza, ma la ripetizione della determinazione della pena nel giudizio di rinvio è lecita purché il giudice rispetti i limiti imposti dalla decisione rescindente e motivi correttamente la nuova determinazione.
- Censure generiche circa la mancata valutazione delle attenuanti o del valore economico delle singole annualità richiedono, in sede di legittimità, la dimostrazione che la motivazione concreta sia mancante o contraddittoria; altrimenti la valutazione discrezionale del giudice di merito è confermata.
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