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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41972/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza che confermava l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di tentata estorsione e incendio doloso. Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza e apoditticità della motivazione in relazione alla provvista indiziaria per la tentata estorsione, contestando l'attendibilità e il valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa e di testimoni e sostenendo che la condotta fosse al massimo un esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 2) mancanza di elementi indicativi della natura dolosa dell'incendio, con rilevazione dell'assenza di accertamenti tecnici e di schede dei vigili del fuoco e la non decisività degli elementi indicati dal Gip (messaggi cancellati, localizzazione giustificata); 3) carenza della motivazione circa le esigenze cautelari, in particolare sulla attualità del pericolo di reiterazione, tenuto conto anche dello stato di incensuratezza del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti e non in una violazione di norme di diritto o in una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva compiuto una coerente e argomentata analisi degli elementi indizianti (dichiarazioni coerenti della persona offesa e di testimoni, dati informatici, messaggi whatsapp, presenza del ricorrente in prossimità del luogo e altre circostanze) e aveva motivato adeguatamente anche sul requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Richiamata per il limite alla motivazione nello spazio utile alla decisione; la Corte ha motivato nei termini richiesti da questa disposizione e ha ritenuto i motivi del ricorrente generici.

  • art. 273 cod.proc.pen.

    Norma richiamata in tema di gravità indiziaria: la Corte ricorda che la mancata sussistenza dei gravi indizi può essere sindacata in Cassazione solo se ricorre una violazione di legge o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.

  • art. 274 cod.proc.pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione): la Corte conferma che l'attualità del pericolo è valutazione prognostica e non richiede la dimostrazione di una specifica occasione imminente di recidiva.

  • art. 424 cod.pen.

    Norma relativa all'incendio doloso; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse indicato elementi indiziari sufficienti a ritenere la natura dolosa dell'incendio.

Massime di principio

  • In cassazione contro misure cautelari non è ammessa una semplice rivalutazione dei fatti: bisogna dimostrare la violazione di specifiche norme di diritto o la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
  • La valutazione della provvista indiziaria per misure cautelari si apprezza nel suo complesso: una pluralità di elementi concordanti può legittimare la misura anche in assenza di un singolo elemento tecnico.
  • Per contestare la motivazione del giudice del riesame è necessario confrontarsi esplicitamente e puntualmente con i passaggi motivazionali indicati, non limitandosi ad affermazioni generiche o a ricostruzioni alternative.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione è una valutazione prognostica che non richiede l'esistenza di un'opportunità immediata e specifica per delinquere, ma una motivazione sul rischio presente e persistente di recidiva.
  • La mancata produzione in cassazione di elementi nuovi o di specifiche deduzioni autonome nella memoria difensiva rende generiche le censure e ne determina l'inammissibilità.
  • Quando il giudice della cautela articola una motivazione logica e coordinata tra le varie fonti di prova (dichiarazioni, dati informatici, riscontri temporali), la Corte di legittimità è poco propensa a sindacare la valutazione probatoria in sede di ricorso per cassazione.
  • Chi impugna deve indicare espressamente quale passaggio motivazionale sarebbe illogico o omesso; le semplici contestazioni dell'attendibilità delle fonti non sono sufficienti senza argomentazioni specifiche.

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