Cassazione Penale, Ordinanza n. 31597/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dal tribunale e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che lo aveva ritenuto responsabile di un reato in materia di stupefacenti, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. In sostanza ha sostenuto che, alla luce dei presupposti concreti del fatto, avrebbe dovuto essere applicata la forma più lieve del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, che aveva escluso la lieve entità sulla base di una considerazione complessiva dei dati probatori e aveva valorizzato elementi indicativi di professionalità e non di occasionalità nell'attività di spaccio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del titolo di reato contestato, in continuazione
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per la fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti contestata e ritenuta sussistente nei gradi di merito
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
la lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza; il mancato riconoscimento è legittimo se anche uno solo di tali elementi esclude la minima offensività
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti non può fondarsi su singoli elementi isolati, ma impone una valutazione unitaria di tutti i parametri normativi relativi alla condotta e all'oggetto materiale del reato.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, il giudice deve dare conto in motivazione di avere esaminato mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché quantità e qualità della sostanza, spiegando perché alcuni elementi siano ritenuti prevalenti rispetto ad altri.
- La lieve entità deve essere esclusa quando il complesso degli elementi fattuali evidenzi una condotta non occasionale o professionalmente organizzata, incompatibile con una lesione di minima offensività del bene giuridico protetto.
- Il ricorso per cassazione fondato su una censura che si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito, ove la motivazione di merito sia congrua e coerente, è destinato a essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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