Cassazione Penale, Sentenza n. 1866/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a censurare (1) profilo processuale: violazione delle norme sul giusto processo e sui riti di formazione della motivazione (artt. 111 Cost., 125, 127, 130, 546 lett. e), 547, 599, 601 c.p.p.), in particolare per aver rinnovato la motivazione a seguito di annullamento senza citare l'imputata e il difensore e per carenza dell'indicazione dei giudici; (2) profilo sostanziale: vizio di qualificazione del fatto e carenza di prova, deducendo che la condotta non dimostrerebbe la volontà di commettere rapina (artt. 56 e 628 c.p.) ma al più furto, per la distanza fra controllo di polizia e luogo dell'azione e per la presunta certezza dell'imputata sull'assenza della persona offesa; (3) profilo di pena: vizio nella determinazione della pena per non avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e non avere tenuto conto di specifiche circostanze fattuali (artt. 132 e 133 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: l'annullamento di Cassazione riguardava la sola fase di formazione della motivazione (art. 525 c.p.p., collocata "subito dopo la chiusura del dibattimento") e la rinnovazione della motivazione non richiedeva la celebrazione ex novo dell'udienza né la nuova citazione delle parti; la motivazione erronea era un vizio del documento-sentenza e la Corte d'appello ha correttamente redatto una nuova motivazione senza riaprire il dibattimento. Quanto alla mancata indicazione dei componenti, il fascicolo documentava la composizione del collegio, escludendo nullità. Il secondo motivo è stato ritenuto reiterativo e la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la qualificazione del fatto come rapina, in considerazione di mezzi e strumenti idonei a neutralizzare la vittima e della volontà di depredare l'abitazione. Il terzo motivo è stato considerato generico e insufficiente: la Corte ha condiviso le valutazioni di primo grado sulla concessione delle attenuanti e sulla determinazione della pena. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"subito dopo la chiusura del dibattimento"
La Corte ha interpretato che la fase di formazione della motivazione si colloca immediatamente dopo la chiusura del dibattimento; se Cassazione annulla per vizi della motivazione, la Corte d'appello può redigerne una nuova senza riaprire il dibattimento o procedere a nuova udienza con citazione delle parti
Art. 56 (tentativo) e art. 628 (rapina) sono stati richiamati dalla difesa per contestare la qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (preparazione di mezzi/idoneità a neutralizzare la vittima e volontà di depredare l'abitazione) giustificassero la qualificazione in termini di rapina
Norme sulla determinazione della pena e sulle circostanze: la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione di merito operata dai giudici di merito e ha considerato generica e insufficiente la dedotta omissione del riconoscimento di attenuanti generiche
Norma che consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa: la Corte ha applicato questa previsione e fissato la somma equa di euro 3.000
art. 111 Cost.
Richiamata in relazione al principio del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato perché non era necessaria la rinnovazione dell'udienza per la sola riformulazione della motivazione
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. n.176/2020) e art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n.15/2022)
Richiamate come riferimento alle modalità procedurali applicate per l'esame del ricorso (norme transitorie e speciali sulla trattazione degli atti in Cassazione in quel periodo)
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 37145 del 23/10/2020 - Seferovic)
"nel caso in cui il giudice, per errore materiale nell'affoliazione, abbia redatto una sentenza contenente una motivazione in realtà inerente ad altra sentenza, la conseguente inesistenza attiene al documento-sentenza, non anche al dispositivo... ne consegue la necessità di nuova redazione della sentenza, completa di motivazione 'ad hoc' oltre che dell'originario dispositivo - senza celebrazione 'ex novo' del giudizio - con esclusione della possibilità di far ricorso al procedimento per la correzione degli errori materiali"
La Corte ha fatto proprio il principio che l'errore nella motivazione configura un vizio del documento e impone la riscrittura della motivazione senza riaprire il dibattimento o ripetere il processo, escludendo l'uso del mero procedimento di correzione degli errori materiali
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla una sentenza limitatamente alla motivazione, la Corte territoriale può redigere una nuova motivazione senza riaprire il dibattimento e senza nuova citazione delle parti, purché non emergano vizi del dibattimento stesso
- L'assenza nella sottoscrizione della sentenza dell'elenco dei giudici non determina automaticamente nullità se la composizione del collegio risulta dal fascicolo e dalla documentazione ufficiale
- Le censure già svolte in appello e ritenute infondate dal giudice di merito sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione salvo errori di diritto o travisamento logico delle prove
- Le deduzioni generiche concernenti la determinazione della pena o la richiesta di attenuanti, senza specifici e motivati punti di doglianza, sono inammissibili o inefficaci in sede di legittimità
- Per la qualificazione tra furto e rapina è necessario valutare elementi concreti che attengono alla direzione della volontà dell'agente e all'uso o predisposizione di mezzi atti a neutralizzare la vittima; la mera distanza temporale o spaziale tra controllo e luogo dell'azione non esclude di per sé la configurazione di rapina se sussistono altri elementi probatori
- Il ricorso in cassazione manifestamente infondato può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando emergano profili di colpa nella presentazione del ricorso
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