Sentenza n. 3499/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), n. 1244 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva annullato il regolamento comunale sulle misure preventive di contrasto all’evasione dei tributi locali e le ordinanze di sospensione dell’attività
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019 e le ordinanze con cui il Comune aveva sospeso per novanta giorni l’attività di ristorazione, differendo poi l’inizio della sospensione, a causa di un debito TARI relativo alle annualità 2019, 2020 e 2021, quantificato in euro 84.390. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che la regolarità tributaria dovesse essere valutata mediante criteri di gravità e definitivo accertamento del debito, desunti dalla disciplina dei contratti pubblici, e che la sospensione dell’attività non fosse prevista dall’art. 15-ter. Il Comune ha appellato deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, erronea interpretazione della nozione di regolarità tributaria, difetto di motivazione ed error in procedendo e in iudicando. Ha sostenuto che la norma richiede soltanto la verifica della regolarità corrente dei tributi locali scaduti, senza necessità che la violazione sia grave e definitivamente accertata; che il regolamento poteva prevedere la sospensione temporanea dell’attività quale misura di coazione indiretta all’adempimento; che il termine regolamentare di trenta giorni per la regolarizzazione era ordinatorio; che non vi era violazione del principio di irretroattività, essendo la sospensione applicata ex nunc a una posizione debitoria attuale; e che le contestazioni sull’importo TARI appartenevano alla giurisdizione tributaria. Il Comune ha inoltre dedotto che il sollecito di pagamento conteneva gli elementi essenziali della pretesa tributaria ed era idoneo a comprovare l’irregolarità fiscale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto legittimo il regolamento comunale, poiché l’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019 consente agli enti locali di subordinare il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni, concessioni e SCIA concernenti attività commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali. La disposizione non richiede che l’inadempimento sia grave o definitivamente accertato, né consente di importare i criteri propri della disciplina dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche. Il regolamento poteva quindi individuare una soglia di irregolarità superiore a euro 7.000 e prevedere, per le attività già autorizzate, la comunicazione di avvio, un termine per la regolarizzazione, la sospensione temporanea per novanta giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, la chiusura definitiva o revoca del titolo. La sospensione è stata considerata compatibile con la formula legislativa relativa alla permanenza in esercizio e con la funzione di coazione indiretta all’adempimento, non avente natura propriamente sanzionatoria. Nel caso concreto, il Comune aveva legittimamente accertato l’irregolarità sulla base del sollecito di pagamento, contenente gli elementi essenziali della pretesa tributaria, e la pendenza di un ricorso tributario relativo alla sola annualità 2019 non eliminava l’irregolarità riferita alle annualità 2020 e 2021. Il sollecito, pur non essendo necessariamente incluso nell’elenco tassativo degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, poteva essere autonomamente contestato in quanto rendeva conoscibile una pretesa tributaria determinata. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 15-ter d.l. 34/2019, introdotto dall’art. 1, comma 1, l. 58/2019
Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
La norma consente agli enti locali di subordinare non solo il rilascio e il rinnovo, ma anche la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive alla regolarità del pagamento dei tributi locali; non richiede che l’irregolarità sia grave o definitivamente accertata.
È richiamato dal Comune quale base generale del potere di sospensione cautelativa dei provvedimenti amministrativi; la sentenza valorizza comunque direttamente l’ampiezza dell’art. 15-ter e la legittimità della sospensione prevista dal regolamento.
artt. 53 e 97 Cost.
La disciplina è ritenuta coerente con i principi della capacità contributiva e del buon andamento della pubblica amministrazione, perseguendo il contrasto all’evasione dei tributi locali.
art. 41 Cost.
Il principio di libertà di iniziativa economica privata deve essere bilanciato con l’interesse pubblico alla riscossione dei tributi locali e con la tutela della corretta concorrenza.
L’elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativa quanto alle categorie, ma non impedisce di impugnare atti atipici che rendano conoscibile una pretesa tributaria individuata nei suoi elementi essenziali; l’impugnazione del sollecito è facoltativa e il mancato esercizio non rende irretrattabile la pretesa.
Massime di principio
- L’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019 consente agli enti locali di subordinare, mediante regolamento, il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni, concessioni e SCIA relative ad attività commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, la regolarità tributaria non richiede necessariamente che l’inadempimento sia grave e definitivamente accertato secondo i criteri previsti dalla disciplina dei contratti pubblici; è sufficiente una posizione debitoria relativa a tributi locali scaduti, non sospesa e verificata dall’amministrazione secondo il regolamento applicabile.
- Il regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019 può prevedere, per chi abbia maturato la morosità dopo il rilascio del titolo, un procedimento articolato in comunicazione di avvio, termine per la regolarizzazione, sospensione temporanea dell’attività e successiva chiusura o revoca in caso di persistente inadempimento.
- La sospensione dell’attività prevista in applicazione dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019 costituisce una forma di coazione indiretta all’adempimento e non una sanzione amministrativa afflittiva; essa può essere utilizzata per condizionare la permanenza in esercizio alla regolarità tributaria.
- Un sollecito di pagamento è idoneo a comprovare l’irregolarità tributaria quando contiene gli elementi essenziali della pretesa impositiva e consente al contribuente di conoscerla e contestarla; la sua impugnazione è facoltativa, senza che il mancato esercizio renda irretrattabile la pretesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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