Cassazione Civile, Ordinanza n. 03815/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che, in presenza dei presupposti della definizione agevolata e dell'avvenuto integrale pagamento, era sopravvenuta la carenza di interesse delle parti a una decisione di merito. Ha inoltre compensato integralmente le spese processuali in ragione dell'esito della controversia definita agevolmente.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di pagamento per TARSU relativo al periodo 2007-2010, per complessivi euro 417.180,00 comprensivi di interessi e sanzioni, contestando l'omessa denuncia della tassa in relazione a locali commerciali utilizzati dalla società. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato il ricorso della contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima della decisione ha chiesto l'estinzione del giudizio sostenendo di aver integralmente pagato quanto dovuto e invocando la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016; la Corte richiama poi la sussistenza dei presupposti dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
Norme richiamate
conv. in l. n. 225 del 2016
richiamato dalla parte per chiedere la dichiarazione di estinzione del giudizio per avvenuta definizione della lite e integrale pagamento del dovuto
la Corte afferma che, concorrendo tutti i presupposti previsti dalla norma, è possibile dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della lite
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è definita mediante una procedura di definizione agevolata e risulta l'integrale pagamento dell'importo dovuto, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite determina la carenza di interesse di entrambe le parti alla decisione di merito.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia, le spese processuali possono essere compensate, avuto riguardo all'esito complessivo della lite.
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