Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1535/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 141/2025, quanto alla condanna alla rifusione delle spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore di spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a rifondere € 330,00, oltre rimborso spese generali, CPA, IVA e ulteriori accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Era inoltre richiesta, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo. Nel corso dell’udienza il ricorrente ha dichiarato che la somma dovuta era stata pagata e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché, nelle more del giudizio, il Ministero ha pagato la somma oggetto della condanna civile e ha quindi dato esecuzione al giudicato. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l’inerzia dell’amministrazione aveva reso necessario il ricorso. Le spese sono state liquidate in € 400,00, oltre accessori di legge. Il Collegio ha escluso la distrazione delle spese in favore del difensore, rilevando l’identità soggettiva tra ricorrente e difensore. Considerata inoltre la rilevata serialità dell’inerzia ministeriale nell’esecuzione di condanne giudiziali relative al personale dipendente, il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale nomina di un commissario ad acta, e, ove ritenuto opportuno e non sussistano ragioni ostative, fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e)

    La disposizione costituisce la base dell’azione di ottemperanza e consente, in caso di mancata o inesatta esecuzione del giudicato, l’adozione di misure esecutive e della penalità di mora. Nel caso concreto non è stata disposta la nomina del commissario né fissata una penalità, perché l’amministrazione ha adempiuto nelle more.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La penalità di mora è una misura eventuale collegata all’inosservanza o al ritardo nell’esecuzione del giudicato; il testo non riferisce che sia stata applicata nel caso concreto.

  • art. 475 c.p.c.

    notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile posta a fondamento dell’ottemperanza era stata notificata in copia attestata conforme e risultava passata in giudicato.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie nelle more del giudizio di ottemperanza, la domanda esecutiva diviene priva di attualità e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, se l’inerzia precedente ha reso necessario proporre il ricorso; in tal caso le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • La distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario non può essere disposta quando vi è identità soggettiva tra la parte ricorrente e il difensore che agisce in proprio.
  • La reiterata inerzia di un’amministrazione nell’eseguire giudicati che comportino il pagamento di somme può essere segnalata dal giudice alla Procura della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.