Cassazione Penale, Sentenza n. 18834/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del GIP del 3 giugno 2025 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a Franco Barbaro. Il ricorrente contestava: 1) l'assenza dei requisiti per il delitto di associazione per delinquere (mancanza di stabile organizzazione, carattere occasionale delle trattative e assenza di "affectio societatis"); 2) la generica valutazione delle intercettazioni e la mancanza di prova del suo effettivo inserimento nel sodalizio; 3) l'inaffidabilità o la mancata disponibilità effettiva della droga oggetto delle trattative; 4) la mancata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e l'inidoneità della custodia carceraria, proponendo misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Sono stati poi aggiunti motivi nuovi relativi a violazioni di norme procedurali e alla proporzionalità della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato le valutazioni del Tribunale del riesame secondo cui vi sono gravi indizi di partecipazione del ricorrente a due distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti (capi A1 e B1) e del suo ruolo di finanziatore e committente nella tentata importazione di 100/150 kg di cocaina (capi A2 e B2). La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale che ha preso a base: ripetuti contatti con mediatori sudamericani, permanenze oltreoceano degli intermediari, esistenza di una cassa comune, incontri riservati (cellulari spenti) presso l'autolavaggio, uso di utenze dedicate, trasferimenti di denaro tramite prestanome, e l'intervento del ricorrente nelle trattative e nell'organizzazione logistica (anche rapporti con addetti portuali). Ha respinto le doglianze sulle intercettazioni (questione di fatto di competenza del giudice di merito) e quelle sulla mancata disponibilità materiale della droga, osservando che per la forma tentata è sufficiente l'accordo sulle condizioni di trasferimento. Ha altresì ritenuto attuali e sussistenti le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di inquinamento probatorio) e ha confermato l'idoneità della custodia cautelare, applicando la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato che per configurare il reato associativo non è necessaria la consumazione dei reati fine e che l'elemento organizzativo può essere anche minimo purché dimostri l'esistenza di un accordo permanente e di una "affectio societatis" finalizzata a un programma criminoso indeterminato
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma relativa ai delitti-fine di traffico/importazione di stupefacenti; nel caso la tentata importazione è stata contestata quando era presente l'accordo e la trattativa per il trasferimento di 100/150 kg di cocaina
Definizione e valutazione dei 'gravi indizi di colpevolezza'; la Corte ha ritenuto che gli elementi indicati costituiscono gravi indizi ai fini cautelari
Regole sulle esigenze cautelari; la Corte ha valorizzato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati, ritenendo che non siano state eliminate le ragioni per la custodia cautelare
Criteri da valutare per l'applicazione delle misure cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, ecc.); la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate tali esigenze
Norme processuali richiamate dal ricorrente relative a nullità e formalità degli atti; la Corte non ha ritenuto sussistere vizi tali da rendere inammissibile il provvedimento impugnato
Norma sulla condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata per irrogare l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende
legge 16 marzo 2006, n. 146 (ratifica Convenzione ONU Palermo) e Decisione Quadro 2008/841/GAI
Riferimenti internazionali usati per definire 'gruppo criminale organizzato' e per confermare che il gruppo può avere struttura minima purché sia stabile nel tempo e finalizzato a delitti multipli
Massime di principio
- Differenza tra associazione per delinquere e concorso di persone: per l'associazione è necessario un accordo stabile, finalizzato a un programma criminoso indeterminato, mentre il concorso di persone può essere occasionale e limitato a reati determinati
- Per la configurazione dell'associazione per delinquere non è obbligatoria la consumazione dei reati-fine: condotte preparatorie, finanziamenti ripetuti, incontri riservati, cassa comune e canali stabili di approvvigionamento possono suffragare l'esistenza del sodalizio
- In materia di importazione di stupefacenti, nella forma tentata è sufficiente l'accordo sulle condizioni essenziali (quantità, qualità, prezzo, modalità) e l'assunzione di ruoli o impegni necessari all'importazione per configurare il reato tentato
- Le intercettazioni e la loro interpretazione sono, di norma, valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in sede di legittimità si può censurare solo il travisamento evidente o la manifesta illogicità della motivazione
- La sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari possono essere presunte in presenza di reati gravi elencati dalla norma; il giudice deve comunque verificare l'inesistenza di alternative idonee alla custodia, ma il semplice decorso del tempo non è di per sé decisivo se permangono elementi di pericolo
- Per resistere a una richiesta cautelare in situazioni analoghe conviene documentare: ruoli marginali o occasionali, mancanza di contributi finanziari o organizzativi, assenza di contatti ripetuti con fornitori esteri, inesistenza di fondi comuni o di incontri riservati, e dimostrare l'effettiva impossibilità di partecipare all'accordo
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