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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22171/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, come riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, a mesi otto di reclusione ed euro 1.500 di multa. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità penale, sostenendo in modo generico che la sentenza non avrebbe esplicitato i criteri valutativi posti a base dell'affermazione di colpevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e generico, perché non confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione logica ed esaustiva sulla responsabilità, valorizzando l'esito di perquisizione e sequestro, la ricostruzione dei fatti contenuta nella C.N.R. e il dato che l'imputato era stato visto dagli agenti mentre cedeva la sostanza stupefacente, poi gettata dal cessionario in fuga ma comunque rinvenuta e sequestrata. Conseguono le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    richiamato come base della riqualificazione del fatto e della condanna per il fatto di cessione di sostanza stupefacente in lieve entità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se la causa dell'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per affermare che l'inammissibilità può comportare l'onere della somma alla Cassa delle ammende quando non può escludersi la colpa del ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a formule generiche di dissenso sulla motivazione della sentenza impugnata, senza individuare specifiche illogicità, lacune o violazioni di legge riferite alla concreta ratio decidendi.
  • Ai fini della conferma della responsabilità per cessione di stupefacente, è sufficiente una motivazione che valorizzi in modo coerente gli esiti di perquisizione e sequestro, la ricostruzione operata dagli operanti e la percezione diretta della cessione da parte della polizia giudiziaria.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica l'art. 616 c.p.p. disponendo il pagamento delle spese processuali e, salvo esclusione della colpa del ricorrente, la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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