Cassazione Civile, Ordinanza n. 24234/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da acquisti di obbligazioni argentine eseguiti nel 2000 da due investitori nei confronti di un intermediario bancario. In primo grado gli investitori avevano chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità, annullabilità o invalidità degli ordini di acquisto e la restituzione delle somme investite; in subordine avevano domandato la risoluzione per grave inadempimento della banca agli obblighi di diligenza e informazione, oltre al risarcimento di ulteriori danni. Il Tribunale aveva accolto le domande, pronunciando la risoluzione degli acquisti per inadempimento della banca e condannandola alla restituzione di quanto versato. La banca aveva proposto appello, notificandolo presso il precedente difensore domiciliatario degli appellati; la notificazione era poi ritenuta irregolare perché il domicilio era stato successivamente eletto presso un diverso difensore. La Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività della notifica, valorizzando il fatto che, una volta appresa l'irregolarità, la banca non aveva immediatamente rinnovato la notificazione e aveva invece atteso di depositare un'istanza successiva, mentre la rinnovazione era avvenuta quando il termine lungo era ormai spirato. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione e dell'art. 47 c.c., sostenendo che la prima notifica fosse tempestiva, regolare e comunque idonea a raggiungere lo scopo, perché eseguita nel domicilio eletto originariamente; 2) violazione dell'art. 47 c.c.; 3) in subordine, violazione delle norme processuali sull'ordine di rinnovazione della notifica e sul giusto processo, sostenendo di aver chiesto tempestivamente la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e che la sua successiva autorizzazione avrebbe sanato ex tunc la nullità. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, affermando che la notifica eseguita presso il difensore originario revocato non è inesistente ma, al più, nulla; che tale nullità è sanabile ex tunc mediante rinnovazione o costituzione della controparte; e che, nel caso concreto, la parte aveva tempestivamente attivato la rinnovazione, sicché la declaratoria di inammissibilità era illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività della notifica e ha rinviato la causa ad altro giudice di merito, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di legittimità si fonda sulla qualificazione del vizio della notificazione come nullità e non inesistenza, con conseguente sanatoria ex tunc della rinnovazione tempestivamente richiesta e poi disposta dal giudice.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme violate in relazione alla notificazione dell'atto di appello e al luogo di consegna.
Richiamato per sostenere che il raggiungimento dello scopo dell'atto processuale esclude l'invalidità in senso radicale.
La rinnovazione della notificazione nulla, se tempestivamente attivata o ordinata dal giudice, sana il vizio con effetto ex tunc; il mancato rispetto dell'ordine di rinnovazione può condurre all'estinzione, non alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione in presenza di tempestiva attivazione della parte.
Usato per il tema della tempestività della rinnovazione rispetto al termine lungo per impugnare.
Richiamato in relazione al luogo della notificazione dell'impugnazione presso il difensore domiciliatario.
La Corte esclude che la norma incida nel senso prospettato dalla ricorrente o che conduca a diverse conclusioni sulla validità della notifica.
Richiamato nel motivo subordinato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel motivo subordinato in tema di regolare svolgimento del processo.
Richiamato nel motivo subordinato come norma sui poteri del giudice diretti alla trattazione ordinata del processo.
Norma evocata per la notificazione dell'appello al difensore costituito/domiciliatario.
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione eseguita presso un difensore originario che non sia più domiciliatario non è inesistente se l'atto è comunque trasmesso da un soggetto legittimato e consegnato in modo da realizzare uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento; in tal caso il vizio è di nullità, non di inesistenza.
- La nullità della notificazione dell'impugnazione è sanabile con effetto ex tunc mediante costituzione del destinatario o mediante rinnovazione della notificazione, anche su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.
- La parte che abbia appreso l'esito negativo o l'irregolarità della notificazione deve attivarsi con tempestività; tuttavia, quando la rinnovazione sia stata richiesta senza inerzia colpevole e sia stata poi eseguita nei termini fissati dal giudice, non può dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
- L'ordine di rinnovazione della notificazione, una volta disposto, non può essere sostanzialmente neutralizzato con una successiva declaratoria di tardività fondata sul medesimo vizio se la parte si è conformata all'ordine impartito.
- Ai fini della qualificazione del vizio notificatorio rileva la distinzione tra inesistenza e nullità: l'inesistenza è configurabile solo in assenza degli elementi essenziali dell'attività notificatoria, mentre ogni difformità dal modello legale che conservi quegli elementi ricade nella nullità.
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