Cassazione Penale, Sentenza n. 45803/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguardava la condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni (art. 2, comma 1-bis, d.l. 12/9/1983 n.463 conv. L. 11/11/1983 n.638) relative al periodo dicembre 2015 - dicembre 2016 per un importo complessivo di € 18.040,00. Il ricorrente deduceva: 1) assenza dell'elemento soggettivo (dolo), sostenendo che la crisi economica della società e la scelta di privilegiare il pagamento delle retribuzioni avevano impedito il versamento; 2) applicabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 45 c.p.) per la crisi del mercato automobilistico; 3) applicazione dell'esclusione di punibilità ex art. 131-bis c.p. per non-abitualità, deducendo che pagamenti rateali comprendevano anche i contributi del 2016; 4) riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. per l'avvenuto pagamento dei contributi prima del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna: mesi 2 di reclusione e multa di € 200 (sentenza di primo grado del Tribunale di Cagliari del 18/01/2023 confermata dalla Corte d'appello). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000 alla cassa delle ammende. Motivazione: 1) il reato è a dolo generico e l'aver destinato risorse al pagamento delle retribuzioni invece che alle ritenute non esclude il dolo; lo stato di insolvenza non libera il sostituto d'imposta dal dovere di versare le ritenute; 2) lo stato di necessità invocato non è specificato e non sussiste data la natura delle somme (trattenute sulle retribuzioni e nella disponibilità del datore); 3) l'esclusione di punibilità per non abitualità (art.131-bis) è esclusa in considerazione della reiterazione sistematica per dodici mensilità; 4) il versamento effettuato prima del giudizio non rende automatico il riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno (deve essere dimostrata spontaneità, effettività e integralità, compresi interessi e spese di recupero).
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 conv. L. 11 novembre 1983 n. 638
Norma che sanziona l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni; la responsabilità è a dolo generico e ricorre quando il sostituto consapevolmente omette i versamenti dovuti.
art. 45 cod. pen. (stato di necessità)
La Corte ritiene che lo stato di necessità non sia applicabile quando l'obbligo di versamento nasce contestualmente al pagamento delle retribuzioni e le somme sono nella disponibilità del sostituto; quindi non configura giustificazione l'asserita illiquidità dell'impresa.
art. 131-bis cod. pen. (non abitualità)
L'applicazione dell'esclusione di punibilità per non abitualità dipende dalla durata e dalla ripetizione della condotta: omissioni protratte su più mensilità (qui 12) escludono la non-abitualità.
art. 62 n. 6 cod. pen. (attenuante per risarcimento del danno)
Il semplice versamento prima del giudizio non basta: occorre provare spontaneità, effettività e integralità del risarcimento, includendo interessi e spese; altrimenti l'attenuante non è riconosciuta.
artt. 95 e 109, d.P.R. n. 917/1986 (cenno fiscale)
Le ritenute su retribuzioni e compensi costituiscono componenti di costo dell'impresa e sono nella disponibilità del sostituto; la normativa fiscale sottolinea la deducibilità ma non libera dall'obbligo di versamento.
Massime di principio
- L'omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni è reato a dolo generico: la scelta consapevole di non versare, anche per dare priorità ad altri pagamenti, integra il dolo.
- Lo stato di crisi aziendale o l'illiquidità non esonerano automaticamente il sostituto d'imposta: le somme trattenute sui salari sono nella sua disponibilità e devono essere versate.
- Per valutare l'esclusione di punibilità per non-abitualità (art.131-bis) è decisiva la durata e la reiterazione della condotta piuttosto che l'ammontare assoluto degli importi.
- Il riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno richiede prova della spontaneità, dell'effettività e dell'integralità del versamento, comprensiva di interessi e spese; il versamento su sollecito o dopo messa in mora potrebbe non bastare.
- In situazioni analoghe è cruciale che l'imprenditore documenti gli sforzi concreti per reperire liquidità (richieste di finanziamento, comunicazioni formali all'INPS, piani di rientro concordati) e l'impossibilità di attingere al patrimonio personale se vuole difendersi efficacemente.
- Se le omissioni sono episodiche e di modesto importo la giurisprudenza ammette l'assenza del dolo; perciò l'entità e la frequenza delle omissioni sono elementi chiave nella difesa.
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