Cassazione Civile, Ordinanza n. 05333/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento emessa per il recupero di somme relative a un avviso di accertamento riferito all'anno d'imposta 2008. Dopo la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, il contribuente ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorso non risulta depositato nei termini prescritti dall'art. 369 c.p.c.: la Corte rileva che, nonostante la rituale notificazione alla controparte, manca il tempestivo deposito presso la cancelleria, come attestato da certificato negativo. La ricorrente non ha quindi assolto l'onere processuale necessario a rendere procedibile il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso per mancato deposito nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c., rilevando che la costituzione della controparte non sana tale violazione. La Corte precisa che l'improcedibilità deve essere rilevata d'ufficio anche se la parte resistente abbia svolto difese nel merito. Con la declaratoria di improcedibilità la Corte condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere depositato in cancelleria entro il termine previsto; il mancato deposito determina improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
La regola del raggiungimento dello scopo e della non rilevabilità della nullità per vizi formali non si applica alla violazione di termini perentori, per i quali operano discipline autonome.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di improcedibilità del ricorso integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso entro il termine di legge è un onere processuale autonomo e indefettibile: la notificazione del ricorso, da sola, non ne consente la procedibilità.
- La costituzione della parte resistente non sana il mancato deposito tempestivo del ricorso per cassazione, perché la violazione di un termine perentorio non è assimilabile a una mera irregolarità formale.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito ex art. 369 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte, anche se il controricorrente abbia esaminato nel merito i motivi di impugnazione.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese e può fondare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
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