Cassazione Penale, Sentenza n. 38769/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che, accogliendo il reclamo dell'Amministrazione Penitenziaria, aveva confermato il diniego all'acquisto e alla detenzione di un lettore CD e di supporti musicali durante il regime detentivo di cui all'art. 41-bis O.P. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 40 del D.P.R. n. 230/2000. Il Tribunale, in esecuzione di precedente annullamento con rinvio, si era fondato su una dettagliata relazione di servizio che evidenziava rischi per l'ordine e la sicurezza, il possibile uso improprio dei supporti e l'onere gravoso per il personale nel garantire la messa in sicurezza dei dispositivi, anche se la decisione iniziale di Novara aveva favorevole accolto il reclamo del detenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure di merito e generiche non idonee a contestare in sede di legittimità la valutazione tecnica e fattuale del giudice di merito. È stata richiamata la relazione del 9.11.2022 e la giurisprudenza consolidata secondo cui l'Amministrazione può negare l'autorizzazione se l'introduzione dei supporti incide sull'organizzazione della vita dell'istituto e sulle risorse necessarie alla messa in sicurezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis, Ordinamento Penitenziario
citato come regime detentivo speciale (art. 41 bis, O.P.)
Il regime differenziato autorizza limitazioni e particolari esigenze di sicurezza; il diniego all'introduzione di dispositivi musicali è legittimo quando la loro presenza comporti rischi per l'ordine e la sicurezza e oneri organizzativi non sostenibili
art. 35, Ordinamento Penitenziario
reclamo proposto ex art. 35 O.P.
Norma procedurale che consente al detenuto di proporre reclamo avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria; qui è lo strumento utilizzato dal detenuto per impugnare il diniego
art. 40, d.P.R. n. 230 del 2000
Il ricorrente invocava questa norma per vizio di motivazione/violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile; dal testo non emerge una specifica interpretazione applicativa oltre al fatto che contestazioni meramente critiche sulla valutazione dei fatti non sono apprezzabili in sede di legittimità
Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende in presenza di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, con responsabilità del ricorrente
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021 (Rv. 282213)
Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213
Precedente di legittimità che autorizza il diniego dell'Amministrazione all'acquisto/detenzione di compact disk e lettori digitali se la loro introduzione incide sull'organizzazione dell'istituto e non è possibile assicurarne la messa in sicurezza; la sentenza qui si conforma a tale orientamento
Massime di principio
- Nel regime 41-bis l'Amministrazione penitenziaria ha ampio margine per negare oggetti o dispositivi che possano compromettere ordine, sicurezza o richiedere oneri organizzativi non sostenibili
- Le valutazioni tecniche e organizzative desunte da relazioni di servizio dettagliate sono decisive: in sede di legittimità non è possibile ottenere la riforma sulla base di censure generiche di merito
- Se una Corte di legittimità annulla con rinvio per carenza motivazionale, il giudice di rinvio deve integrare la motivazione valutando l'incidenza sull'organizzazione e sulle risorse; una volta adeguatamente motivato, tale giudizio è difficilmente sindacabile in Cassazione
- Richieste analoghe presentate in massa (es. per più decine di ristretti) aumentano la probabilità di diniego per ragioni di ordine pratico e di impiego delle risorse
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o meramente conclusivo, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre dunque fondare il ricorso su specifici profili di illegittimità formale o violazioni di legge
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