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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2063 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione due sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania relative all'anno d'imposta 1997: una riguardante l'IRPEF dovuta dai soci per il maggior reddito di partecipazione derivante dall'accertamento societario e una riguardante l'ILOR della società e dei soci. L'Ufficio ha denunciato insufficiente motivazione, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente valutato l'inattendibilità della contabilità e la fondatezza della ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi. Ha inoltre contestato l'arbitrarietà ritenuta dai giudici di merito nel calcolo dei ricavi accertati.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché connessi, riguardando la società e i soci per lo stesso anno d'imposta. Ha dichiarato estinto il giudizio, per intervenuto condono, limitatamente ai soci D.M.G., P.G. e P.M. Nel merito ha rigettato entrambi i ricorsi dell'Agenzia delle entrate, ritenendo i motivi infondati e carenti di autosufficienza. La CTR aveva motivato adeguatamente l'illegittimità della rettifica, fondata in parte su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e in parte su dati non riferibili al periodo accertato. La Cassazione ha inoltre escluso che il ricorso potesse trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti e delle prove. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.100 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione di cause oggettivamente connesse; la Corte lo ha applicato riunendo i ricorsi relativi alla società e ai soci.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    È stato applicato per dichiarare estinto il giudizio relativamente ai soci che avevano definito la propria posizione mediante condono.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    La censura di insufficiente motivazione deve indicare chiaramente il fatto decisivo controverso e la sua rilevanza; nel caso concreto i ricorsi sono stati ritenuti carenti sotto questo profilo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    In materia di società di persone, il reddito della società è imputato pro quota ai soci; pertanto l'accertamento nei confronti dei soci dipende da quello validamente effettuato nei confronti della società.

  • Principio sui requisiti delle presunzioni

    "gravità, precisione e concordanza"

    Una rettifica induttiva deve fondarsi su elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza. Presunzioni prive di tali requisiti non sono sufficienti a sostenere l'accertamento.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali riguardanti una società di persone e i suoi soci, l'accertamento del maggior reddito societario costituisce il presupposto dell'imputazione pro quota ai soci; se viene meno o è illegittimo l'accertamento societario, può venir meno anche quello derivato a carico dei soci.
  • La ricostruzione induttiva dei ricavi deve essere supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e da dati riferibili allo specifico periodo d'imposta accertato.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o della credibilità dei dati: il ricorso deve individuare con precisione un vizio giuridico o un'omissione motivazionale decisiva.
  • Una censura per insufficiente motivazione deve indicare specificamente il fatto controverso, decisivo e la ragione per cui la motivazione sarebbe inadeguata; contestazioni generiche o volte a sollecitare una rivalutazione dei fatti sono inammissibili o infondate.
  • Il condono può determinare l'estinzione del giudizio limitatamente ai contribuenti che vi abbiano aderito, senza necessariamente estendere automaticamente i suoi effetti agli altri soggetti coinvolti.

Testo integrale

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