Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37536/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva presentato domanda tardiva di insinuazione al passivo per un credito complessivo derivante da mancato versamento di IRES, IVA e IRAP relativo agli anni d’imposta 2011 e 2012, fondato su avvisi di accertamento e iscrizione straordinaria a ruolo. Il giudice delegato aveva dichiarato la domanda inammissibile "fino all’esito del procedimento davanti all’Agenzia delle Entrate". Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo che mancasse l’interesse ad agire dell’Agenzia, poiché il provvedimento non avrebbe escluso il credito ma solo sospeso la decisione; inoltre aveva escluso la possibilità di ammissione con riserva, sia per la tardività della domanda sia perché non proposta in sede di insinuazione. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione per violazione delle norme sulla verifica del passivo e sul regime dell’opposizione, sostenendo che la declaratoria di inammissibilità sostanzialmente equivaleva a un rigetto/esclusione del credito e che, in presenza dei presupposti di legge e della contestazione del curatore, era comunque configurabile l’ammissione con riserva.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità resa dal giudice delegato, pur formulata in termini temporanei, producesse effetti sfavorevoli equivalenti a un rigetto del credito e fosse quindi impugnabile con opposizione allo stato passivo. Ha inoltre affermato che l’ammissione con riserva è potere officioso del giudice delegato nelle ipotesi previste dalla legge fallimentare o da leggi speciali, sicché non poteva essere esclusa solo perché la domanda era tardiva o perché la riserva non era stata espressamente richiesta. Il decreto del Tribunale è stato cassato con rinvio al Tribunale di Forlì in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    L’opposizione allo stato passivo è proponibile dai creditori la cui domanda sia stata accolta solo in parte o respinta; la nozione di credito "escluso" comprende anche il rigetto per ragioni di rito o di merito.

  • art. 93 l.fall.

    comma 4 e comma 3, nn. 1), 2) e 3)

    La domanda è dichiarata inammissibile e riproponibile solo quando manchi o sia assolutamente incerto uno dei requisiti essenziali indicati dalla norma; se invece il diniego si fonda su una valutazione di merito, non si tratta di vera inammissibilità riproponibile.

  • art. 96 l.fall.

    L’ammissione con riserva è rimessa al giudice delegato nelle ipotesi previste dalla legge; tale potere è officioso e può essere esercitato anche se la richiesta non è stata formulata o è stata formulata tardivamente.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 100 c.p.c. a sostegno dell’interesse ad impugnare il provvedimento che incide in senso sfavorevole sulla posizione del creditore.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire/impugnare sussiste quando il provvedimento comporta un pregiudizio concreto e attuale, come nel caso di mancato immediato riconoscimento del credito.

  • art. 87 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente quale base normativa della pretesa fiscale insinuata al passivo.

  • art. 88 d.P.R. 602/1973

    Costituisce una delle ipotesi speciali che possono giustificare l’ammissione del credito con riserva.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica del passivo, la legittimazione a proporre opposizione spetta a chi abbia subito un rigetto sostanziale della domanda di insinuazione, anche se il provvedimento è formalmente qualificato come inammissibilità o adottato con formula temporanea.
  • La distinzione tra inammissibilità riproponibile e rigetto sostanziale dipende dalla causa concreta del diniego: se la mancata ammissione non deriva dall’assenza dei requisiti formali della domanda ma da una valutazione di merito, il provvedimento va trattato come esclusione del credito.
  • L’ammissione con riserva, quando prevista dalla legge fallimentare o da leggi speciali, è potere officioso del giudice delegato e non può essere negata solo perché il creditore non l’abbia espressamente richiesta o l’abbia richiesta tardivamente.
  • Ai fini dell’interesse a impugnare, rileva il pregiudizio concreto derivante dal mancato riconoscimento immediato del credito, non la sola denominazione formale del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.