Cassazione Civile, Ordinanza n. 05652/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La lite origina da una condanna penale al risarcimento dei danni pronunciata in favore dei genitori di un minore deceduto per asserita imperizia sanitaria; il giudice penale aveva altresì liquidato una provvisionale di euro 30.000 per ciascun genitore. I creditori hanno poi promosso espropriazione presso terzi per il pagamento della provvisionale. Il debitore esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione, ma i giudici di merito l'hanno rigettata. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo di violazione dell'art. 1306 c.c. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare di contraddittorio: l'azienda ospedaliera, indicata come terza pignorata, non era stata chiamata nel giudizio di opposizione esecutiva sin dal primo grado. Poiché nei giudizi di opposizione in materia di espropriazione presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato, la mancata partecipazione del terzo imponeva la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito per l'integrazione del contraddittorio e la nuova decisione anche sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la necessità del litisconsorzio necessario del terzo pignorato nel giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi, ha rilevato che l'azienda ospedaliera non era stata evocata in giudizio e, per tale ragione pregiudiziale, ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato, anche per le spese della fase di legittimità. Il motivo di ricorso ex art. 1306 c.c. non è stato esaminato nel merito perché assorbito dal rilievo processuale.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente come parametro di censura; la Corte non ne affronta il merito perché decide la causa per un vizio processuale assorbente.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la proposta del consigliere relatore.
Utilizzato come base per la cassazione con rinvio al giudice di merito in diversa persona fisica.
art. 13533/2021
Richiamato come precedente sulla necessità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato nei giudizi di opposizione esecutiva presso terzi.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione in materia di espropriazione presso terzi è necessario il contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto esecutivo, compreso il terzo pignorato, che deve partecipare al giudizio fin dalla fase di merito.
- La mancata evocazione in giudizio del terzo pignorato integra un vizio processuale rilevabile che impone la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito per l'integrazione del contraddittorio.
- Quando la decisione di legittimità si fonda su una questione pregiudiziale di rito, il motivo di ricorso prospettato sul merito resta assorbito e non viene esaminato.
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