Cassazione Civile, Ordinanza n. 19462/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo emesso a seguito del mancato pagamento di undici cartelle di pagamento relative a debiti erariali. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato accolto; la Commissione tributaria regionale del Lazio, su appello dell'Erario, aveva invece riformato la decisione. Il soggetto poi fallito ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, il curatore ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando che ciò avveniva a seguito dell'ammissione al passivo con riserva del credito erariale. L'agente della riscossione non risulta avere aderito alla rinuncia. La Corte ha esaminato solo gli effetti processuali della rinuncia e la regolazione delle spese, senza entrare nel merito delle doglianze originarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti anche senza accettazione della controparte, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha poi compensato integralmente le spese di lite, valorizzando l'atteggiamento di desistenza della curatela e la situazione processuale conseguente all'ammissione al passivo con riserva del credito erariale. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere recettizio e non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali.
comma secondo; comma quarto
In caso di rinuncia, il giudice può regolare discrezionalmente le spese; l'accettazione delle altre parti incide solo sulla disciplina delle spese, non sull'efficacia estintiva della rinuncia.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche in difetto di accettazione della controparte, poiché non è un atto recettizio.
- L'adesione delle altre parti alla rinuncia rileva soltanto ai fini della regolazione delle spese di lite.
- In presenza di rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese se ricorrono ragioni processuali o circostanze che rendano equa tale soluzione.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione per rinuncia, essendo applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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