Cassazione Penale, Ordinanza n. 27026/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e non confrontavano efficacemente la motivazione della sentenza di appello. Ha quindi applicato la conseguenza ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 20/10/2025. Dalla motivazione disponibile emerge che le doglianze riguardavano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi generici, osservando che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione adeguata sul punto, valorizzando la maggiore pericolosità dell'imputato, la recidiva specifica e reiterata, l'incidenza di tale recidiva sulla maggiore gravità del reato e l'abitualità della condotta.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito evidenzia maggiore pericolosità dell'imputato, recidiva specifica e reiterata e abitualità del reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a prospettare censure generiche senza confrontarsi con la motivazione specifica della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere ritenuto adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi negativi della personalità e del fatto, come la recidiva specifica e reiterata e la maggiore gravità del reato.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa sulla base di un giudizio di non occasionalità della condotta e di maggiore pericolosità desumibile dalla recidiva e dall'abitualità del comportamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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