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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38847/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tegano impugnava l'ordinanza del 8 maggio 2024 del giudice dell'esecuzione della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria che aveva rigettato la sua richiesta di rideterminazione della pena da anni 30 ad anni 20 (richiesta fondata sulla riduzione prevista per il rito abbreviato) o, in subordine, che la pena di 30 anni fosse applicata come pena unica e non come effetto del cumulo materiale. Il ricorrente sosteneva che il calcolo della pena per il concorso di reati e l'interazione con la riduzione per il rito abbreviato era stato errato e che il giudice dell'esecuzione poteva correggere tale illegittimità anche dopo la formazione del giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'errore denunciato dal ricorrente fosse di natura valutativa e interpretativa rispetto all'applicazione delle norme sul concorso di reati (artt. 71 e ss. cod. pen.) e sulla limitazione del cumulo materiale (massimo 30 anni) e, pertanto, configurasse una "pena illegittima" e non una "pena illegale". Conseguentemente il giudice dell'esecuzione non poteva correggere la determinazione della pena che risultava invece impugnabile con i normali mezzi di impugnazione in sede di cognizione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale pertinente alle impugnazioni in materia di esecuzione; la Corte valuta i limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione rispetto alle questioni dovute alla determinazione della pena in sede di cognizione

  • art. 7 d.l. n. 341 del 2000

    Citato tra le norme rilevanti in materia di esecuzione e determinazione della pena; utilizzato nel quadro delle doglianze processuali del ricorrente

  • art. 78 cod. pen.

    Rilevante per il calcolo delle pene e delle recidive; la sua applicazione rientra nelle operazioni di determinazione del trattamento sanzionatorio che spettano al giudice della cognizione

  • artt. 71 e seg. cod. pen.

    Norme sul concorso di reati e di pene: la Corte osserva che la riduzione per il rito abbreviato si applica dopo la determinazione della pena secondo le regole del concorso e che eventuali errori in tale calcolo devono essere impugnati in sede di cognizione

  • art. 23 e seg. cod. pen.

    Riferite ai limiti edittali e alla determinazione quantitativa delle pene; la Corte distingue errori che producono una "pena illegale" (rimedio in sede esecutiva) dagli errori che danno luogo a una "pena illegittima" impugnabile in cognizione

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    Richiamato come principio costituzionale della legalità e dell'adeguatezza della pena e della funzione rieducativa, giustificazione dei poteri correttivi del giudice dell'esecuzione nei limiti previsti dalla giurisprudenza

  • Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007 (Volpe e altri)

    Interpretazione sulle modalità di applicazione della riduzione per il rito abbreviato in rapporto al concorso di reati e ai limiti del cumulo materiale: da questa sentenza la Corte trae argomento per ritenere che la questione dovesse essere sollevata in sede di cognizione

  • Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)

    Principi sugli ampi poteri del giudice dell'esecuzione a intervenire per ricondurre una pena "illegale" entro i parametri di legge, citata per delineare il confine dell'intervento esecutivo

  • Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)

    Ribadisce la distinzione tra "pena illegale" e "pena illegittima" e limita l'intervento del giudice dell'esecuzione quando l'errore discende da valutazioni argomentate del giudice della cognizione

  • Altre pronunce di riferimento (Sez. U n. 877/2022 Sacchettino; Sez. U n. 38809/2022 Miraglia; Sez. U n. 47766/2015 Butera; Sez. U n. 6240/2014 Basile)

    Giurisprudenza consolidata citata dalla Corte per illustrare i criteri e i limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione e la nozione ristretta di "pena illegale"

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra "pena illegale" (pena che viola i limiti di genere, specie o quantità previsti dalla legge) e "pena illegittima" (errori di calcolo o vizi argomentativi che non modificano il rispetto dei limiti edittali): solo la prima può essere rettificata dal giudice dell'esecuzione dopo il giudicato
  • Le questioni relative al calcolo del cumulo delle pene e all'applicazione della riduzione per il rito abbreviato (interazione tra artt. 71 e ss. cod. pen. e la disciplina della riduzione) devono essere sollevate e impugnate in sede di cognizione, non in sede esecutiva, salvo che ne risulti una vera e propria "illegalità" della pena
  • Se si ritiene che la pena superi i limiti edittali, o sia diversa per genere o specie da quella prevista dalla legge, il giudice dell'esecuzione può intervenire anche dopo la formazione del giudicato; viceversa, se l'errore è una valutazione argomentata del giudice della cognizione, il rimedio è l'impugnazione ordinaria
  • In casi analoghi, la giurisprudenza di legittimità è coerente nel non permettere che errori interpretativi del giudice della cognizione vengano sanati in sede esecutiva: verificare tempestivamente i termini e i mezzi di impugnazione disponibili
  • Quando si prospetta un intervento del giudice dell'esecuzione, è utile dimostrare che l'errore produce una pena "illegale" nei termini giuridicamente definiti (es. eccedenza degli estremi edittali, cambiamento di specie o genere della pena), altrimenti la richiesta rischia di essere rigettata

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