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Ordinanza

Ordinanza n. 285/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare, del provvedimento prot. -OMISSIS- adottato e notificato dal Questore di -OMISSIS- il 14 ottobre 2025 con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, nonché del provvedimento prot. -OMISSIS-, adottato e notificato dal Prefetto di -OMISSIS- il 16 dicembre 2025, di rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202600568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento questorile di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno per motivi di ricerca e provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha dichiarato irricevibile la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto, chiedendo anche la sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’amministrazione aveva valutato la sua posizione alla luce della disciplina del permesso per motivi di studio, sebbene egli non fosse uno studente, ma fosse già titolare di un dottorato di ricerca e svolgesse una collaborazione scientifica presso un dipartimento universitario, prolungata oltre il termine iniziale di tre mesi. Secondo il ricorrente, la sua posizione avrebbe dovuto essere esaminata in applicazione della disciplina specifica del permesso di soggiorno per ricerca.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame. Ha ravvisato, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, un sufficiente fumus boni iuris con riguardo al difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’amministrazione aveva escluso i presupposti per un permesso per studio senza verificare l’applicabilità della disciplina prevista per i ricercatori dall’art. 27-ter del d.lgs. n. 286/1998, relativa ai programmi di attività di durata superiore a tre mesi. È stato inoltre riconosciuto il periculum in mora, per il rischio di allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale mentre era impegnato nel completamento del progetto di ricerca. Il TAR ha sospeso interinalmente gli effetti del provvedimento impugnato e ha ordinato all’amministrazione di procedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, a un motivato riesame della domanda anche alla luce delle indicazioni contenute nella motivazione. La prosecuzione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026, con onere della parte più diligente di depositare la prova dell’esito della nuova fase procedimentale nel termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 286/1998

    La disciplina del permesso di soggiorno per motivi di studio era stata applicata dall’amministrazione, ma il TAR ha rilevato che il ricorrente non risultava essere uno studente.

  • art. 27-ter d.lgs. n. 286/1998

    Prevede il rilascio del permesso di soggiorno per ricerca in favore dei ricercatori impegnati in programmi di attività di durata superiore a tre mesi; la posizione del ricorrente avrebbe dovuto essere valutata alla luce di tale disciplina.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il comma 5 è richiamato per il termine di deposito della prova dell’esito della nuova fase procedimentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando un cittadino straniero chiede un titolo di soggiorno per attività di ricerca e risulta già in possesso di un dottorato e impegnato in una collaborazione scientifica di durata superiore a tre mesi, l’amministrazione non può limitarsi a valutare la posizione secondo la disciplina del soggiorno per studio, ma deve verificare specificamente l’applicabilità dell’art. 27-ter del d.lgs. n. 286/1998.
  • È viziato per difetto di istruttoria e motivazione il provvedimento che dichiara irricevibile o respinge una domanda di permesso di soggiorno senza confrontarsi con gli elementi documentali indicativi della qualifica di ricercatore e della durata effettiva del programma di ricerca.
  • Nella fase cautelare, il rischio di allontanamento dal territorio nazionale durante il completamento di un progetto di ricerca può integrare il periculum in mora; la tutela può essere accordata mediante sospensione interinale dell’atto e ordine di motivato riesame, senza anticipare la decisione definitiva sulla spettanza del titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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