Cassazione Penale, Sentenza n. 21174/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza predibattimentale d'appello che ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato previsto dall'art. 186, comma 2 (lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso il 21.1.2017 a Padova. Il ricorrente denunciava: (i) violazione delle norme sul procedimento e del diritto al contraddittorio (art. 601 c.3 e c.6 c.p.p., art. 429 c.1 lett. f) c.p.p., con riferimento all'art. 606 c.1 lett. b) c.p.p., e agli artt. 24 e 111 Cost.) per la pronuncia predibattimentale in appello senza confronto orale con le parti; (ii) violazione dei diritti di difesa e inutilizzabilità delle dichiarazioni per presunte violazioni degli artt. 62, 63 e 350 c.p.p., con richiesta di assoluzione; (iii) manifesta illogicità della motivazione in primo grado circa la presunzione dell'uso dell'auto in capo al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri. Ha affermato che in appello non è consentita la sentenza predibattimentale di proscioglimento priva di contraddittorio e che l'imputato ha interesse a proporre ricorso, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022 che ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione che escludeva l'ammissione del ricorso per carenza di interesse. Inoltre, essendo l'imputato nel procedimento di cassazione rinunziato alla prescrizione, la nullità derivante dall'assenza di contraddittorio non può pregiudicare la celebrazione del processo d'appello. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Venezia per celebrare il relativo giudizio sul merito.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies
Indica il reato contestato (guida in stato di ebbrezza con aggravanti); il giudizio di merito dovrà valutare la responsabilità nonostante la precedente declaratoria di estinzione per prescrizione
Norme procedurali richiamate nella censura: la Corte sottolinea che l'applicazione in appello della disciplina della sentenza predibattimentale non è ammessa senza contraddittorio
Dispositivo processuale invocato dal ricorrente in relazione ai motivi di impugnazione; la Corte valuta il vizio procedurale denunciato
Regole di impugnazione appellate: il ricorrente aveva richiamato tali lett. per lamentare omissioni e errori nella valutazione del fatto e delle prove in primo grado; la Cassazione ha assorbito tali censure dopo aver accolto il primo motivo
Norma sulle sentenze di proscioglimento: richiamata dalla giurisprudenza di legittimità per delimitare i casi di proscioglimento predibattimentale
Norme che regolano il procedimento d'appello; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non consentano di applicare la disciplina della sentenza predibattimentale di primo grado in appello
Richiamata nel dibattito interpretativo: la pronuncia predibattimentale non può essere ammessa invocando l'art.129 perché mancherebbe il pieno contraddittorio richiesto
Articolo la cui interpretazione era stata ritenuta, in passato, ostativa all'ammissibilità del ricorso dell'imputato per carenza di interesse; la Corte Costituzionale n.111/2022 ha dichiarato incostituzionale tale interpretazione
art. 24 Cost.
Diritto di difesa: invocato per sostenere l'illegittimità della pronuncia senza contraddittorio
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo: richiamato per affermare l'obbligo del contraddittorio e l'accesso effettivo alle impugnazioni
Norme riguardanti l'incapacità di procedere, l'inutilizzabilità di atti e la verbalizzazione: richiamate dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di accertamenti urgenti; la Cassazione non ha deciso nel merito su questi punti essendo intervenuta sull'illegittimità procedurale
Sentenza Sezioni Unite "Iannelli"
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017
Precedente di legittimità che aveva escluso la possibilità per il giudice d'appello di pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento; la Corte ricorda questo principio come sfondo del caso
Sentenza Corte Costituzionale n. 111/2022
Ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione che precludeva l'ammissibilità del ricorso per cassazione dell'imputato per mancanza di interesse quando la sentenza di appello sia predibattimentale e senza contraddittorio; apre la strada all'impugnazione
Massime di principio
- In appello non è ammessa la pronuncia predibattimentale di proscioglimento senza che vi sia un effettivo contraddittorio fra le parti; tale pronuncia è viziata da nullità.
- L'imputato ha interesse ad impugnare anche una sentenza d'appello che dichiari il non doversi procedere per prescrizione, specialmente se intende rinunciare alla prescrizione per ottenere la celebrazione del processo sul merito.
- La rinuncia alla prescrizione formalizzata dall'imputato nella fase di legittimità o successivamente permette di superare il vizio procedurale e ottenere la rinnovazione del giudizio d'appello sul merito.
- Se la sentenza d'appello è stata emessa senza contraddittorio e ciò determina nullità, la Cassazione può annullare e disporre che venga celebrato il processo d'appello, anche alla luce dell'orientamento della Corte Costituzionale.
- Quando si contestano l'utilizzabilità di dichiarazioni e vizi motivazionali di primo grado, tali censure possono essere comunque assorbite se la Cassazione decide per vizio procedurale pretermesso (ma restano riapribili nel successivo giudizio di appello).
- Difensori e imputati dovrebbero valutare tempestivamente la possibilità di rinunciare alla prescrizione per impedire che una decisione predibattimentale in sede d'appello determini l'improcedibilità dell'accertamento di merito.
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