Cassazione Penale, Ordinanza n. 19522/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. La vicenda riguarda un amministratore unico di una società cooperativa, ritenuto responsabile di non avere presentato, pur essendovi obbligato, la dichiarazione ai fini IVA e IRES e la dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione a ritenute dovute, con finalità di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. I motivi dedotti sono tre: 1) vizio di motivazione e illogicità nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della continuazione con reati oggetto di una precedente sentenza irrevocabile; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deposita anche memoria insistendo nell'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è ritenuto inammissibile perché mira a una rivalutazione del materiale istruttorio e comunque infondato, essendo la motivazione di merito sorretta da plurimi elementi convergenti idonei a dimostrare il dolo specifico richiesto per il reato di omessa dichiarazione. Il secondo motivo è respinto perché la sussistenza della continuazione richiede un programma criminoso unitario previamente ideato e non la mera abitualità criminosa; nel caso concreto i giudici di merito hanno valorizzato la diversità delle norme violate, il rilevante intervallo temporale, le differenti modalità esecutive e la diversità delle società coinvolte, escludendo correttamente l'unitarietà del disegno criminoso. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile poiché il diniego della sospensione condizionale è sorretto da motivazione adeguata: il casellario, la pregressa fruizione del beneficio per due volte e la reiterazione di condotte delittuose non consentivano un giudizio prognostico favorevole. Conseguono le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di omessa dichiarazione richiede il dolo specifico di evasione; la sussistenza dell'elemento soggettivo può essere desunta da plurimi indici fattuali convergenti, quali ruolo dell'agente, disponibilità della documentazione, operatività nelle vicende societarie e ammontare dell'imposta evasa.
L'identità del disegno criminoso presuppone un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto; non coincide con la mera ripetizione di condotte analoghe o con una generica inclinazione a delinquere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'onere delle spese processuali e, salvo esclusione della colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000
La mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA e IRES, se finalizzata all'evasione, integra il reato di omessa dichiarazione.
Massime di principio
- In materia di omessa dichiarazione tributaria, il dolo specifico di evasione può essere desunto da elementi obiettivi e convergenti relativi alla posizione dell'agente, al suo ruolo gestionale, alla disponibilità della documentazione contabile e all'entità dell'imposta evasa.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio quando la censura si risolve nella richiesta di una diversa lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- La continuazione tra reati richiede la prova di un programma criminoso unitario, anteriormente ideato almeno nelle linee essenziali; la mera analogia tra i reati, la serialità delle condotte o la contiguità soggettiva non bastano.
- L'apprezzamento sulla continuazione è questione di fatto riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e completa fondata su precedenti penali, pregresse concessioni del beneficio e prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato.
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