Cassazione Civile, Ordinanza n. 05684/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva promosso esecuzione forzata immobiliare nei confronti del debitore sulla base di effetti cambiari risultati insoluti. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo in sostanza l'illegittimità della girata dei titoli a favore del creditore procedente, anche in relazione al sopravvenuto fallimento della società girante e ai successivi accordi transattivi intervenuti. L'opposizione era stata rigettata in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il debitore lamentava, da un lato, il difetto di esposizione sommaria dei fatti e la mancata localizzazione e trascrizione degli atti e documenti su cui le censure si fondavano; dall'altro, contestava la mancata ammissione di mezzi istruttori in appello, la pretesa invalidità dei rapporti negoziali connessi alla girata e alla transazione con la curatela fallimentare, oltre a dedurre una violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso non rispettava il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non ricostruiva in modo chiaro e completo la vicenda sostanziale e processuale, né indicava adeguatamente le difese, le domande e il contenuto delle decisioni di merito. Ha inoltre ritenuto violato l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché gli atti e documenti su cui si fondavano le censure non erano riprodotti né localizzati. In più, ha osservato che i singoli motivi erano comunque inammissibili: le censure di omesso esame non erano proponibili in cassazione contro una sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; le doglianze sulla motivazione erano inammissibili perché la motivazione insufficiente non è più deducibile; varie questioni erano nuove o non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiede un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente di riprodurre o indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui fonda i motivi e la loro esatta localizzazione nel fascicolo
contro la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado sono deducibili solo i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., non il vizio di cui al n. 5
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
le censure di omesso esame e di insufficienza della motivazione non sono proponibili nei limiti applicati dalla Corte nel caso deciso
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
richiamato dalla parte ricorrente per dedurre violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute comunque inammissibili per difetto di specificità e per mancato rispetto degli oneri di allegazione
art. 111 Cost., comma 6
invocato dalla parte ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile
richiamato con riguardo all'ammissibilità di prove e questioni nuove in appello
la censura sulle spese è stata ritenuta assorbita dal rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere direttamente la controversia e la portata delle censure senza ricorrere agli atti di causa o alla sentenza impugnata.
- Chi deduce in cassazione l'omessa o erronea valutazione di documenti deve assolvere a un duplice onere: produrre il documento e indicarne con precisione la sede processuale, nonché trascriverne o riassumerne il contenuto; la violazione anche di uno solo di tali oneri comporta l'inammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili censure formulate in modo confuso, generico o sganciato dalla ratio decidendi della sentenza impugnata; il motivo deve confrontarsi specificamente con la decisione effettivamente resa.
- Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; le doglianze sul mero difetto o insufficienza della motivazione non sono più ammissibili secondo l'attuale testo della norma.
- Le censure relative a questioni nuove o a mezzi istruttori non correttamente introdotti in appello non possono essere utilmente proposte in cassazione se non accompagnate da una specifica e argomentata contestazione dell'inammissibilità già dichiarata dal giudice di merito.
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