Cassazione Civile, Ordinanza n. 23354/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo e il settimo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito revocando il decreto del giudice delegato del 19 gennaio 2018 che aveva revocato l’aggiudicazione. Ha inoltre condannato il fallimento resistente al pagamento delle spese del giudizio di reclamo e di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (aggiudicatario)
La controversia
Una procedura fallimentare aveva posto in vendita alcuni macchinari mobili acquisiti all’attivo e custoditi nello stabilimento della fallita, prevedendo nell’avviso di vendita un termine di dieci mesi per l’asporto e, in caso di ritardo, una penale giornaliera nonché il diritto della curatela di trattenere e rivendere i beni. La società aggiudicataria aveva pagato integralmente il prezzo, ma aveva ritardato il ritiro dei macchinari. Il curatore le aveva contestato l’inadempimento e il giudice delegato aveva revocato l’aggiudicazione, autorizzando il trattenimento del prezzo e la rivendita a terzi. Il tribunale, investito del reclamo dell’aggiudicataria, aveva confermato la revoca ritenendo che, in base all’art. 107 l. fall. e alle condizioni di vendita, gli organi della procedura potessero far caducare la vendita anche dopo il pagamento del prezzo per l’inadempimento dell’obbligo di ritiro. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi; quelli esaminati in sentenza censuravano, da un lato, la mancata considerazione della documentazione di gara che escludeva la revocabilità della vendita una volta perfezionata e, dall’altro, la violazione degli artt. 107 e 108 l. fall., sostenendo che la revoca dell’aggiudicazione non era più possibile dopo l’integrale pagamento del prezzo e il conseguente trasferimento del bene.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
ricorso straordinario per cassazione
È ammissibile il ricorso straordinario avverso provvedimenti decisori e definitivi che incidono su diritti soggettivi e non sono altrimenti impugnabili.
Il reclamo ex art. 26 l. fall. può riguardare provvedimenti del giudice delegato in materia fallimentare, ma la decisione del tribunale può essere impugnata in Cassazione se ha natura decisoria e definitiva.
Attribuisce al curatore discrezionalità nella scelta delle modalità di vendita competitiva, ma tale discrezionalità riguarda solo gli aspetti procedurali e non consente di derogare alla disciplina sostanziale degli effetti della vendita o della risoluzione del contratto.
Nel sistema richiamato dalla Corte, la revoca dell’aggiudicazione non può incidere su una vendita già perfezionata con l’integrale pagamento del prezzo.
Se la clausola dell’avviso di vendita è letta come clausola risolutiva espressa, essa deve essere fatta valere nelle forme previste dalla norma, non mediante revoca dell’aggiudicazione già perfezionata.
L’eventuale risoluzione della vendita comporta gli effetti restitutori anche rispetto al prezzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto per omessa valutazione delle prove documentali.
Massime di principio
- Nelle vendite competitive fallimentari ex art. 107 l. fall. la lex specialis della procedura può disciplinare le modalità operative della gara, ma non può derogare alle regole sostanziali che governano il perfezionamento della vendita e i suoi effetti traslativi.
- La revoca dell’aggiudicazione è configurabile solo finché la vendita non sia già perfezionata secondo la disciplina applicabile; una volta avvenuto l’integrale pagamento del prezzo e prodotto l’effetto traslativo, non è più consentito caducare la vendita mediante revoca dell’aggiudicazione.
- Se l’avviso di vendita prevede conseguenze per l’inadempimento dell’aggiudicatario, tali previsioni vanno interpretate in modo coerente con la disciplina codicistica: in difetto di pagamento del prezzo possono operare come condizioni della vendita o clausola risolutiva espressa, ma non legittimano una revoca tardiva quando il trasferimento si sia già consolidato.
- La facoltà del curatore di stabilire modalità e condizioni della vendita competitiva incontra il limite inderogabile delle norme sostanziali sulla vendita e sulla risoluzione del contratto; la disciplina procedurale non può essere usata per eliminare effetti già verificatisi.
- Quando l’accoglimento del ricorso dipende da una questione di puro diritto e i fatti rilevanti sono incontroversi, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito.
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