Cassazione Penale, Ordinanza n. 23159/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stata confermata la condanna per furto già pronunciata in appello. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dell'imputato per furto. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, contestando l'applicazione della recidiva: secondo la difesa, la decisione sarebbe stata fondata soltanto sui precedenti risultanti dal casellario giudiziario, senza considerare elementi positivi che erano stati invece valorizzati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile, osservando che la motivazione della Corte territoriale era congrua e aveva già respinto analoghe censure in appello, evidenziando che il ricorrente, al momento del fatto, aveva commesso una serie di delitti contro il patrimonio, in parte già scontando le pene, e che il quadro complessivo mostrava un progressivo incremento di gravità e pericolosità sociale, con correlato aumento della capacità criminale e inefficacia della risposta punitiva.
Norme richiamate
La recidiva può essere applicata quando il giudice valorizza un quadro di precedenti delitti e la loro progressiva gravità, ritenendo emergente una maggiore capacità criminale e l'inefficacia della precedente risposta sanzionatoria.
Le circostanze attenuanti generiche, pur se riconosciute o invocate sulla base di elementi positivi, non escludono di per sé la valutazione sfavorevole ai fini della recidiva, se il complessivo profilo criminale dell'imputato depone in senso opposto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza sulla recidiva è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto a una motivazione di merito già congruamente espressa dal giudice di appello.
- Ai fini della recidiva, il giudice può valorizzare non solo i precedenti penali in sé, ma anche il loro collegamento con il nuovo reato, la progressione criminosa e l'aumento di gravità e pericolosità sociale desumibile dal complesso dei fatti.
- Il riconoscimento o la considerazione di elementi favorevoli in tema di attenuanti generiche non impedisce, di per sé, una valutazione negativa sulla recidiva se il quadro complessivo mostra persistente capacità criminale e scarsa efficacia deterrente della precedente sanzione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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