Sentenza n. 1231/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 194/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 194/2025 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Dedotta la perdurante inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l'attuazione delle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo, comprese le spese legali liquidate dal giudice civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, la sua notificazione al Ministero e il mancato adempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice civile, se non pagate, nonché quelle del giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni per gli adempimenti sostitutivi decorrente dall'istanza della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.
Il decreto di esecutorietà rende il decreto ingiuntivo idoneo a fondare l'azione di ottemperanza.
termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche
La notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine dilatorio consente di far valere l'inadempimento dell'amministrazione mediante giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione, munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, costituisce titolo azionabile mediante giudizio di ottemperanza.
- La perdurante mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di un decreto ingiuntivo esecutivo giustifica l'ordine del giudice amministrativo di adempiere entro un termine prefissato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →