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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03102/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità penale affermata in appello per tentata estorsione e violazione di domicilio è rimasta ferma, non essendo intervenuto alcun annullamento o modifica della decisione di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi separati proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 10 febbraio 2025. La fattispecie concreta, per come emerge dal testo, concerne la ritenuta responsabilità degli imputati per tentata estorsione e violazione di domicilio. Uno dei ricorrenti lamentava, in particolare, l'omessa riqualificazione del fatto da tentata estorsione a tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che le pretese fatte valere fossero riconducibili a rapporti contrattuali. Lo stesso ricorrente censurava anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'altro ricorrente contestava la propria affermazione di responsabilità, deducendo che non fosse presente sul luogo del fatto e proponendo una diversa lettura delle risultanze processuali e delle prove. La Corte ha ritenuto che il primo motivo sulla riqualificazione e quello corrispondente dell'altro ricorso fossero meramente reiterativi di doglianze già respinte in appello e quindi non specifici; ha inoltre reputato infondato il motivo sulle attenuanti generiche, e non consentite le censure che miravano a una rivalutazione del merito probatorio.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    richiamato per escludere la riqualificazione del fatto in tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando la violenza o minaccia trasmodino in manifestazioni sproporzionate e gratuite, eccedendo il ragionevole intento di esercitare un diritto

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro del giudizio di merito sulle circostanze attenuanti generiche, fondato sugli elementi ivi indicati

  • art. 618 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito; non inserito

  • art. 606 c.p.p.

    la decisione richiama, in termini generali, il limite al sindacato di legittimità sulla valutazione di merito e sulla ricostruzione dei fatti

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; un simile motivo è solo apparente.
  • La riqualificazione da tentata estorsione a tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che la pretesa sia realmente riferibile a un diritto azionabile e che la violenza o minaccia non si traducano in condotte sproporzionate o gratuite rispetto al suo esercizio.
  • Le censure che sollecitano una diversa lettura delle prove, una diversa ricostruzione storica dei fatti o una nuova valutazione del materiale probatorio sono precluse in sede di legittimità, salvo vizi logici della motivazione nei limiti consentiti.
  • Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione è assente, contraddittoria o non dà conto degli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneViolazione di domicilioPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNe bis in idemOnere della prova

Testo integrale

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