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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30516/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di rinvio emessa dalla Corte di Appello di Torino dopo annullamento parziale in Cassazione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 c.p.p.) contestando la valutazione della Corte di merito che aveva individuato come reato più grave, ai fini della continuazione, quello di cui all'art.646 c.p. (appropriazione indebita, capo D) anziché il reato indicato al capo A (falsificazione di atti), sostenendo che quest'ultimo avrebbe punizioni più severe.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non avesse un concreto interesse alla impugnazione, posto che l'individuazione del reato più grave in capo A avrebbe comportato una pena base più alta rispetto a quella fissata in sede di rinvio. In ogni caso la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di Appello, la quale aveva adeguatamente confrontato la gravitaà delle fattispecie tenendo conto del valore della somma appropriata e delle modalità (svolgimento dell'attività di avvocato). Conseguentemente il ricorso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.482 cod. pen. in relazione all'art.476 cod. pen.

    Norme relative alla falsità di atti (capo A/B): utilizzate per descrivere i reati di falsificazione contestati; la Corte di merito ha valutato tali reati nel confronto tra fattispecie per la determinazione del più grave.

  • art.491 cod. pen.

    Richiamato come uno dei titoli di accusa originari; la Corte ha esaminato complessivamente le condotte nel giudizio di comparazione tra reati per la continuazione.

  • art.646 cod. pen.

    Norma sull'appropriazione indebita (capo D): la Corte territoriale l'ha ritenuta la fattispecie più grave in concreto, valorizzando il valore della somma appropriata e le modalità (svolgimento dell'attività di avvocato), ragione per cui è stata assunta come reato più grave ai fini del calcolo della pena.

  • d.lgs. 15/1/2016, n.7

    Decreto legislativo di depenalizzazione: applicato d'ufficio dalla Cassazione al capo C (assegno non trasferibile), con annullamento del reato percheé la condotta non è più prevista come reato.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Previsione delle censure in cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge: il ricorrente ha invocato tali disposizioni, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e, sul merito del punto di rinvio, infondate.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limitazione della riproduzione del motivo nella memoria di cassazione: il ricorso è stato valutato nei limiti previsti da tale disposizione.

  • Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 (Rv. 255347-01)

    Principio di diritto utilizzato: in tema di reato continuato, la valutazione su quale è il reato più grave va fatta in astratto in base alla pena edittale e in concreto in relazione alle singole circostanze e ad un giudizio comparativo; la Corte di Appello ha rispettato tale principio.

  • art.23 d.l. n.137 del 2020

    Norma che ha autorizzato la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in ragione delle norme emergenziali: il PM ha depositato requisitoria scritta ai sensi di questa disposizione.

  • Corte costituzionale, sentenza n.186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare l'irritualità dell'impugnazione: la Corte ha applicato tale principio condannando il ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In caso di reato continuato la "fattispecie più grave" va determinata non solo in base al massimo edittale ma con confronto concreto delle circostanze delle singole condotte; la motivazione del giudice di merito su questo punto è scrutinabile in Cassazione solo se illogica o manifestamente contraddittoria.
  • La Cassazione non può essere utilizzata per rinnovare una diversa valutazione di merito: i ricorsi generici che non indicano i passaggi motivazionali contestati o il compendio probatorio omesso sono inammissibili.
  • Lo Stato di depenalizzazione introdotto da norme successive va valutato d'ufficio e può comportare l'annullamento del capo di imputazione quando la condotta non è più prevista come reato.
  • Il ricorrente deve avere un interesse concreto all'impugnazione; se la pronuncia chiesta sarebbe per lui peggiorativa la Cassazione può escludere l'interesse e dichiarare inammissibile il ricorso.
  • Impugnazioni irrituali o manifestamente infondate possono comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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