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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41127/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione articolato su tre gruppi di censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rifiuto della Corte d'appello di riaprire il dibattimento acquisendo i verbali delle sommarie informazioni rese da Pietro Indelicato (5.11.2012 e 25.12.2014) utilizzati dal consulente tecnico del PM; (2) dedotta illegittima revoca implicita della costituzione di parte civile di Pietro Indelicato a causa della presentazione tardiva delle conclusioni scritte della parte civile, con conseguente pretesa illegittimità della condanna risarcitoria; (3) violazione dell'art. 111 Cost. e di varie norme del codice di procedura penale (tra cui art. 507, 514, 526, 191, 508) per la legittimità dell'audizione del consulente del PM nominato ex art. 507 e per l'utilizzo, nella consulenza, di dichiarazioni raccolte nelle indagini preliminari che - secondo la difesa - non sarebbero utilizzabili in dibattimento; contestazioni tecniche sull'accertamento dell'usurarietà (quantum del capitale, interessi, tempi di restituzione) fondate sull'uso di dati desunti da dichiarazioni predibattimentali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o non consentiti i motivi proposti: (1) sull'uso da parte del CT delle sommarie informazioni, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il perito/consulente può prendere visione di atti e notizie raccolte in fase di indagine (art. 228, comma 3 c.p.p.) e che l'accertamento definitivo si è formato in dibattimento, dove il CT è stato escusso e le persone offese sono state sentite confermando, nei fatti, le dichiarazioni rese in indagine; pertanto la responsabilità è stata fondata su elementi dibattimentali e non su atti di indagine non utilizzabili. (2) sulla presunta revoca implicita della costituzione di parte civile per la tardiva presentazione delle conclusioni, la Corte ha ritenuto tale omissione una mera irregolarità e non una causa di decadenza, richiamando precedenti che qualificano l'art. 523 come norma ordinatoria. (3) sull'esercizio d'ufficio dei mezzi istruttori (art. 507), la Corte ha confermato che il giudice può disporre acquisizioni anche di prove che le parti avrebbero potuto chiedere, purché ricorrano i requisiti di necessità e decisività e il potere sia esercitato nei limiti delle prospettazioni delle parti. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; condanna alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza delle parti civili (importo liquido per il Comune di Campobello di Mazara: euro 3.686,00 oltre accessori; le restanti saranno liquidate dalla Corte d'appello). La sentenza di merito (condenna, ridotta in appello a 6 anni di reclusione e multa) resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 228 cod. proc. pen.

    Il consulente tecnico può assumere notizie anche prendendo visione di atti processuali contenenti dichiarazioni raccolte in fase investigativa; tali notizie sono utilizzabili dal perito esclusivamente ai fini dell'incarico e la loro consultazione non coincide con l'inserimento degli atti nel fascicolo dibattimentale

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Il giudice può disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche rispetto a prove che le parti avrebbero potuto chiedere, purché ricorrano i requisiti di assoluta necessità e di rilevanza decisiva e l'iniziativa resti circoscritta entro le prospettazioni delle parti

  • art. 523 cod. proc. pen.

    L'ordine di discussione e i termini di deposito delle conclusioni delle parti civili hanno carattere ordinatorio; la presentazione tardiva delle conclusioni non produce di per sé la revoca della costituzione di parte civile se le conclusioni sono comunque formulate entro il termine della discussione

  • art. 500 e ss. cod. proc. pen.

    Norme che regolano l'utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte ha ritenuto che l'uso di tali dichiarazioni da parte del consulente e la successiva escussione dibattimentale dei testi non violano dette norme

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa come parametro costituzionale relativo al giusto processo; la Corte ha ritenuto che l'esercizio dei poteri istruttori e l'uso dei risultati del consulente non hanno leso il principio di ragionevole durata o i diritti di difesa nel caso concreto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma stimata equa (euro 3.000) in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla riapertura del dibattimento; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di confronto con la motivazione dell'impugnata sentenza

  • art. 644 cod. pen.

    comma quinto, n. 2 (aggravante richiamata nel motivo)

    Norma penale relativa all'usura; la motivazione di merito aveva escluso l'aggravante richiamata, valutando gli elementi probatori e le conferme dibattimentali

Massime di principio

  • Un consulente tecnico può utilizzare, per la formazione del suo elaborato, notizie e atti raccolti nelle indagini preliminari purché li utilizzi nell'ambito del suo incarico; la loro consultazione da parte del CT non equivale automaticamente all'introduzione nel fascicolo dibattimentale.
  • L'escussione del consulente tecnico in dibattimento e la successiva audizione delle persone offese sono determinanti: se le dichiarazioni predibattimentali sono sostanzialmente confermate in dibattimento, la valutazione probatoria fondata su tali dichiarazioni è legittima.
  • Il potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove (art. 507 c.p.p.) può essere esercitato anche su prove non richieste dalle parti, ma deve rispondere a criteri di necessità e decisività e rimanere entro i limiti delle questioni controverse.
  • La presentazione tardiva delle conclusioni da parte della parte civile, se avviene comunque entro il termine della discussione, costituisce al più un'irregolarità ordinatoria e non determina automaticamente la decadenza o la revoca della costituzione di parte civile.
  • In Cassazione i motivi generici, reiterativi o non specificamente dedotti in appello sono spesso dichiarati inammissibili; è essenziale confrontare nel ricorso il contenuto specifico della sentenza impugnata.
  • Le conseguenze economiche (spese processuali e somme per la Cassa delle Ammende) seguono l'inammissibilità del ricorso: il ricorrente può essere condannato anche quando il merito penale è stato già deciso nei precedenti gradi.

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