Cassazione Penale, Sentenza n. 26541/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/10/2023 che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del 4/10/2023 del GIP di Gela. Il sequestro preventivo d'urgenza riguardava un'area demaniale marittima nella disponibilità della societa R.T. Impianti S.r.l., di cui Ratto e legale rappresentante. Due motivi di ricorso: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 47 Cod. Nav., alle leggi regionali sulle concessioni demaniali marittime, al Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime e al deposito cauzionale; (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (a) nel giudizio di riesame del sequestro preventivo eseguito d'urgenza non possono essere impugnate le questioni relative alla convalida del sequestro (l'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 321 c. terzo bis cod. proc. pen. è inoppugnabile); (b) il ricorrente non è proprietario dei beni sequestrati (proprietà della societa R.T. Impianti S.r.l.), quindi non aveva un interesse concreto e attuale all'impugnazione; (c) in quanto soggetto con interesse meramente civilistico, avrebbe dovuto munire il difensore di procura speciale e non lo ha fatto. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna alle spese processuali e pagamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Riferimento procedurale alla definizione del ricorso; la decisione è stata definita con riferimento a tale disposizione
Codice della navigazione, artt. 54 e 1161
Norme richiamate dal GIP per ritenere la sussistenza indiziaria del reato di occupazione arbitraria di area demaniale marittima
Codice della navigazione, art. 47
Norma richiamata dal ricorrente nella censura sulla disciplina delle aree demaniali marittime; la Corte non ha accolto la censura procedurale per ragioni di inammissibilità
Codice di procedura penale, art. 321 comma terzo bis
Stabilisce la procedura di convalida del sequestro preventivo eseguito d'urgenza; la Corte ha evidenziato che l'ordinanza di convalida è inoppugnabile nel riesame del sequestro d'urgenza
Codice di procedura penale, art. 322
Individua i soggetti legittimati a proporre il riesame; la Corte ha richiamato la regola per affermare che la legittimazione va combinata con l'interesse concreto all'impugnazione
Codice di procedura penale, art. 568
Richiama il principio che per proporre impugnazione occorre avere interesse; la Corte lo usa per negare l'interesse concreto dell'odierno ricorrente
Codice di procedura penale, art. 591
Norma sulle cause di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte l'ha citata nel quadro della distinzione tra legittimazione e interesse
Codice di procedura penale, art. 100
Prevede l'onere di procura speciale per soggetti con interesse civilistico; la Corte ha ritenuto che il difensore non fosse munito della procura richiesta per agire in nome della societa proprietaria dei beni
Codice di procedura penale, art. 616
Consente l'addebito delle spese e l'ordine del versamento alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e C 3.000,00
Massime di principio
- Nel riesame del sequestro preventivo eseguito d'urgenza non è possibile impugnare la sola ordinanza di convalida: l'oggetto del riesame è il decreto di sequestro emesso dal giudice e non la convalida della polizia giudiziaria
- Chi non è proprietario dei beni sequestrati (es. agente o rappresentante) può essere privo di interesse concreto ad impugnare il provvedimento: l'interesse deve essere attuale e idoneo a creare un vantaggio pratico con l'annullamento
- Il legale rappresentante che agisce per la societa proprietaria dei beni deve assicurarsi che il difensore sia munito della procura speciale quando la materia riguarda misure reali o diritti di terzi di natura civilistica
- Distinguere sempre la legittimazione processuale (chi la legge autorizza a proporre impugnazioni) dall'interesse ad impugnare (l'utilità concreta dell'impugnazione): entrambe devono sussistere per evitare l'inammissibilità
- Se si intende contestare un sequestro d'urgenza, verificare preliminarmente quale sia il provvedimento impugnabile (decreto del giudice vs. ordinanza di convalida) e mirare l'impugnazione al provvedimento corretto
- In situazioni analoghe valutare rapidamente il titolo di disponibilità dei beni (proprietà societaria vs personale) e predisporre la documentazione di rappresentanza (procure speciali) prima di proporre ricorsi in cassazione
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